| 1. Ai fini della quantificazione delle risorse finanziarie
spettanti alla provincia di Monza e della Brianza per il
finanziamento del bilancio, il Ministero dell'interno, per il
primo anno solare successivo alla data di insediamento degli
organi della nuova provincia, provvede a detrarre, dai
contributi erariali ordinari destinati all'amministrazione
provinciale di Milano, in via provvisoria, la quota parte da
attribuire al nuovo ente per il 90 per cento in proporzione
alla consistenza delle due popolazioni residenti interessate,
come risultante dall'ultima rilevazione annuale disponibile
dell'Istituto nazionale di statistica, e, per il restante 10
per cento, in proporzione alle dimensioni territoriali dei due
enti. Per gli anni successivi si provvederà alla verifica di
validità del riparto provvisorio. Il contributo per lo
sviluppo degli investimenti sarà ripartito in conseguenza
dell'attribuzione della titolarità dei beni ai quali le
singole quote del contributo stesso si riferiscono.
2. Per il periodo intercorrente tra la data delle prime
elezioni degli organi delle
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due province ed il 1^ gennaio dell'anno successivo, gli
organi delle due province concordano, sulla base dei criteri
di cui al comma 1, lo scorporo, dal bilancio della provincia
di Milano, dei fondi di spettanza della provincia di Monza e
della Brianza.
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