| Onorevoli Colleghi! - L'agricoltura nazionale e
comunitaria sta attraversando una fase di profonda
trasformazione anche sotto la spinta di un vasto processo di
internazionalizzazione degli scambi. La competitività interna
ed esterna produce un sistema di selezione delle unità
produttive in risposta ai sempre più complessi bisogni di una
società evoluta e fortemente terziarizzata. Gli assetti
produttivi e l'organizzazione aziendale vanno ridefiniti
dietro la spinta di un bisogno di innovazione che pervade
l'intero settore e che inerisce le relazioni funzionali e
gerarchiche nei comparti e fra i comparti.
La ricerca e la sperimentazione non possono essere più
considerati come semplici strumenti di supporto ma devono
evolvere verso un ruolo decisivo nel tracciare le strategie di
sviluppo dell'agricoltura integrata con gli altri settori e
con i bisogni più generali di utilizzo delle risorse
territoriali ed ambientali.
Il sistema della ricerca agraria, pur continuando a
mantenere caratteri di specificità, va rivisitato e
trasformato in funzione delle necessità di ristrutturazione e
di riconversione dell'agricoltura, che guarda al mercato ed
alla qualità delle produzioni ed alla erogazione di
servizi.
Il settore della ricerca non può essere più separato dalle
politiche di intervento, ma deve diventare l'elemento
sostanziale che va articolato sulla base dei diversi livelli
di decisione. E' necessario aprire le strutture ai fabbisogni
di innovazione delle imprese attraverso una diretta
partecipazione al sistema decisionale circa gli obiettivi da
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conseguire e, conseguentemente, delle risorse da impegnare. Si
tratta di promuovere un sistema organizzativo che preveda una
forte capacità competitiva a livello delle strutture preposte
ed una piena valorizzazione delle professionalità degli
addetti, attivando chiari processi di verifica dei risultati
valutati in termini di efficienza, di efficacia e di
idoneità.
La riorganizzazione dei livelli decisionali ed il
trasferimento di competenze alle regioni, la trasformazione
del Ministero preposto e l'emergere di figure sociali ed
organizzative impongono una visione nuova della ricerca e
della sperimentazione.
Per lo Stato centrale esiste un forte bisogno di identità
che sappia tracciare una prospettiva di sviluppo coerente con
la crescita economica e lo sviluppo sociale.
L'Italia deve darsi una politica della ricerca che
consenta di attivare sistemi di eccellenza per competere con i
centri di ricerca europei e mondiali. In tale senso è
indispensabile riesaminare le aggregazioni sulla base
dell'evoluzione delle conoscenze, individuando linee
poliennali strategiche nell'ambito dei settori e dei comparti
conoscitivi.
La forte accelerazione nell'accumulazione di nuove
conoscenze impongono consistenti investimenti ed un elevato
coordinamento nazionale che consenta di allocare le risorse in
modo efficiente e produttivo. Al coordinamento deve associarsi
un corrispondente livello di flessibilità in funzione
dell'evoluzione rapida e della rapida obsolescenza dei sistemi
di riferimento. In tale quadro va inserito il ruolo decisivo
dei ricercatori che devono avere i necessari strumenti per
essere elementi di propulsione del processo innovativo e di
crescita.
Il superamento degli istituti di ricerca e la definizione
di un ente unico deve corrispondere a tali bisogni, evitando
le sovrapposizioni e promuovendo un nuovo sistema che faccia
perno sulla complessità e sulla trasversalità del processo
conoscitivo. Tale sistema organizzativo deve tendere a
realizzare una forte identità nazionale in un quadro
comunitario ed internazionale. Il sistema agricolo in Italia
deve trovare nell'ente unico di ricerca agricola nazionale un
elemento di forza per dare trasparenza ed identità alla
propria produzione e credibilità scientifica e tecnica in un
sistema altamente competitivo.
Il trasferimento delle competenze alle regioni, in armonia
con il decentramento decisionale che dà visibilità alle
agricolture locali non può essere lasciato senza supporti
conoscitivi. Si tratta di avviare un sistema che renda
accessibile la conoscenza ai diversi ambiti territoriali, in
quanto l'agricoltura deve essere ristrutturata in funzione
delle disponibilità delle risorse ed in armonia con le
vocazionalità ambientali.
E' necessario ricomporre questa divaricazione che si è
prodotta a seguito del decreto del Presidente della Repubblica
n. 616 del 1977. Il raccordo fra politiche nazionali e
politiche regionali deve essere perseguito con un accorto
sistema organizzativo della ricerca e della sperimentazione
per rendere permeabili i programmi ai bisogni diffusi di
sviluppo dell'agricoltura. In tale senso è necessario il
superamento delle sezioni operative con l'adozione di
strategie concertate nell'ambito di aree omogenee per
realizzare programmi strettamente ancorati ai bisogni di
sviluppo delle agricolture zonali. In questa ottica va vista
una più stretta collaborazione fra ricerca e servizi alle
imprese ed al territorio.
L'intenso processo di innovazione impone un legame più
stretto fra il fabbisogno delle imprese agricole ed
agro-alimentari e le strutture di ricerca. Le innovazioni
devono essere sviluppate in funzione delle esigenze ed in
relazione al grado di integrazione con la produzione. La
ricerca non può essere parallela alla produzione ma trovare
elementi di connessione con questa e promuovere livelli di
partecipazione anche mediante accordi di programma nell'ambito
della pubblicità dei risultati, specialmente quando questi
assumono carattere di fruizione collettiva.
Il sistema della ricerca deve informarsi alle più moderne
tecniche di valutazione dei risultati e sviluppare sistemi di
verifica sulla base della produttività scientifica e sulla
efficacia dei risultati conseguiti.
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La valorizzazione delle professionalità esistenti e lo
sviluppo di nuove professionalità attraverso un valido sistema
formativo devono essere costantemente inseriti nei programmi
annuali e poliennali della ricerca e della sperimentazione
agraria.
Il sistema deve contare su risorse certe e con respiro
poliennale, procedendo ad un riequilibro dei finanziamenti per
adeguare il nostro sistema agli standard europei ed
internazionali. Essere competitivi vuol anche dire disporre di
strumenti adeguati e con la tempestività che il settore
richiede.
Sburocratizzare il sistema della ricerca è un imperativo
categorico affinché il settore possa orientare le proprie
risorse intellettuali e professionali sugli obiettivi propri
del sistema.
L'autonomia finanziaria e la snellezza operativa devono
essere associati ad un elevato livello di responsabilità dei
ricercatori e della struttura direttiva. Il ruolo dei soggetti
attivi nella ricerca deve essere centrale nell'ambito
dell'organizzazione e della gestione dell'ente di ricerca.
Il carattere strategico e la poliennalità dei programmi
devono essere garantiti da una strutturazione permanente che
consenta di dare continuità all'azione sperimentale ma che
deve anche essere permeabile all'introduzione di fattori di
novità e di specialità con l'attivazione di gruppi di lavoro e
team di progetto per inserire professionalità ad alto
contenuto informativo ed un intenso processo di interscambio
per raccogliere la sfida della innovazione che, talvolta, si
nasconde e si produce nelle diverse unità interne ed esterne
del sistema complessivo della ricerca e della
sperimentazione.
L'articolo 1 della presente proposta di legge prevede
l'istituzione dell'Ente nazionale per la ricerca agricola,
alimentare e forestale (ENRAAF) quale ente unico con proprie
articolazioni sul territorio nazionale, in coerenza con quanto
previsto dalla legge 4 dicembre 1993, n. 491.
L'articolo 2 illustra le finalità dell'Ente, che
riguardano la ricerca e la sperimentazione nel settore
agroalimentare e forestale, mirante al miglioramento delle
condizioni produttive, economiche e sociali degli addetti in
agricoltura, alla tutela dell'ambiente ed al miglioramento
della qualità dei prodotti alimentari.
L'articolo 3 individua i compiti dell'Ente, che consistono
nelle attività di studio, di ricerca scientifica, di base ed
applicata, e nel trasferimento delle conoscenze acquisite al
settore, al fine di promuovere la continua innovazione nel
campo dei prodotti, delle tecnologie e dei processi.
L'Ente provvede al recepimento della domanda di
sperimentazione espressa dagli enti territoriali e dalle
organizzazioni professionali del settore. Infine, l'Ente
coopera con altri soggetti dediti alla ricerca, attivando ogni
possibile sinergia per migliorare la propria produttività
qualitativa e quantitativa.
L'articolo 4 assume la programmazione annuale e poliennale
come metodo operativo e ne indica le modalità di elaborazione
e di approvazione.
L'articolo 5 individua gli organi dell'Ente.
Gli articoli 6 e 7 definiscono la composizione, le
modalità di nomina, la durata, le competenze ed il
funzionamento del consiglio di amministrazione.
L'articolo 8 definisce le modalità di nomina e le funzioni
del presidente del consiglio di amministrazione.
L'articolo 9 indica la composizione e le funzioni del
collegio dei revisori dei conti.
Il comitato scientifico dell'Ente, costituito ai sensi
dell'articolo 10, assolve alla preminente funzione di
programmazione e proposizione scientifica (articolo 11), in
armonia con gli obiettivi di sviluppo indicati dagli organismi
comunitari, nazionali e regionali, tenendo conto del fine di
indirizzare la ricerca verso una agricoltura sostenibile e
compatibile con la conservazione delle risorse territoriali ed
ambientali.
Il comitato scientifico, in sede di elaborazione del
programma triennale e dei piani annuali di attuazione, attiva
conferenze di comparto o di settore per recepire la domanda di
innovazione e di ricerca.
L'articolo 12 individua la figura del direttore generale
dell'Ente, attribuendo
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allo stesso le funzioni di
coordinamento e di supervisione delle attività di ricerca e di
sperimentazione agraria, descrivendone i compiti, le modalità
di nomina, la durata in carica ed il tipo di rapporto con
l'Ente. L'articolo 13, in coerenza con le finalità della
presente proposta di legge, individua il tipo di
organizzazione dell'Ente, che si articola in laboratori,
dipartimenti ed aree di ricerca.
I laboratori (articolo 14) rappresentano l'unità base
della ricerca scientifica e della sperimentazione agraria. Il
presente articolo descrive la strutturazione ed il
funzionamento dei laboratori.
L'articolo 15 individua nell'area di ricerca il soggetto
adeguato al raggruppamento ed al coordinamento di più
laboratori operanti in discipline diverse nell'ambito di un
determinato territorio, individuato nei limiti amministrativi
di una o più regioni o province autonome.
L'area di ricerca costituisce il livello di partecipazione
più significativo delle amministrazioni regionali e delle
forze produttive del settore agro-alimentare. L'area di
ricerca sviluppa le conoscenze in ambiti direttamente
collegati con le attività produttive e con il fabbisogno
conoscitivo delle realtà locali. Alle attività dell'area di
ricerca possono partecipare i laboratori regionali alla cui
dotazione strutturale e finanziaria provvedono le regioni
interessate. L'articolo definisce, infine, la strutturazione,
le attribuzioni ed il funzionamento delle aree di ricerca.
L'articolo 16 individua nel dipartimento il soggetto in
grado di esercitare una funzione di collegamento fra
laboratori che operano nell'ambito di una disciplina comune e
di organizzare le attività di ricerca strategica di interesse
nazionale. Il presente articolo stabilisce la strutturazione,
le attribuzioni ed il funzionamento dei dipartimenti.
L'articolo 17 stabilisce lo stato giuridico ed il
trattamento del personale.
L'articolo 18 esplicita le procedure per la formulazione
dei programmi triennali e dei piani attuativi annuali sia per
quanto attiene la ricerca strategica sia per quella di più
immediata attuazione.
L'articolo 19 specifica che i risultati della ricerca sono
di proprietà dell'Ente e ne indica la utilizzazione. Rinvia al
regolamento interno le modalità e la gestione dei brevetti e
delle novità.
L'articolo 20 impone l'effettuazione della valutazione
della produttività scientifica delle diverse unità di ricerca
e dei singoli ricercatori.
L'articolo 21 indica le possibili fonti finanziarie per il
funzionamento dei laboratori, delle aree di ricerca e dei
Dipartimenti. Lo stesso articolo esplicita la struttura del
bilancio dell'Ente.
L'articolo 22 dispone che l'Ente deve avere certezza di
risorse finanziarie e che le stesse devono essere rapportate
alla dimensione economica del settore primario; sono indicati,
altresì, i criteri per la ripartizione fra le varie unità di
ricerca.
Gli articoli 23, 24, 25, 26 e 27 descrivono e disciplinano
le operazioni da effettuare durante la fase transitoria che
prelude la completa attuazione della nuova legge. In
particolare, assume rilevanza la riclassificazione degli
attuali istituti e delle attuali sezioni operative in
relazione alla configurazione e strutturazione dell'Ente.
L'articolo 28 riguarda l'abrogazione del decreto del
Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318, del
decreto del Presidente della Repubblica 1^ aprile 1978, n.
245, e della legge 6 giugno 1973, n. 306, che disciplinano
attualmente il comparto della ricerca e della sperimentazione
agraria.
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