Banche dati professionali (ex 3270)
Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


4648
DDL0247-0002
Progetto di legge Camera n. 247 - testo presentato - (DDL13-247)
(suddiviso in 37 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C247. TESTIPDL
...C247.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC247 ZZ13 ZZRL ZZPR
     Onorevoli Colleghi! - L'agricoltura nazionale e
  comunitaria sta attraversando una fase di profonda
  trasformazione anche sotto la spinta di un vasto processo di
  internazionalizzazione degli scambi.  La competitività interna
  ed esterna produce un sistema di selezione delle unità
  produttive in risposta ai sempre più complessi bisogni di una
  società evoluta e fortemente terziarizzata.  Gli assetti
  produttivi e l'organizzazione aziendale vanno ridefiniti
  dietro la spinta di un bisogno di innovazione che pervade
  l'intero settore e che inerisce le relazioni funzionali e
  gerarchiche nei comparti e fra i comparti.
     La ricerca e la sperimentazione non possono essere più
  considerati come semplici strumenti di supporto ma devono
  evolvere verso un ruolo decisivo nel tracciare le strategie di
  sviluppo dell'agricoltura integrata con gli altri settori e
  con i bisogni più generali di utilizzo delle risorse
  territoriali ed ambientali.
     Il sistema della ricerca agraria, pur continuando a
  mantenere caratteri di specificità, va rivisitato e
  trasformato in funzione delle necessità di ristrutturazione e
  di riconversione dell'agricoltura, che guarda al mercato ed
  alla qualità delle produzioni ed alla erogazione di
  servizi.
     Il settore della ricerca non può essere più separato dalle
  politiche di intervento, ma deve diventare l'elemento
  sostanziale che va articolato sulla base dei diversi livelli
  di decisione.  E' necessario aprire le strutture ai fabbisogni
  di innovazione delle imprese attraverso una diretta
  partecipazione al sistema decisionale circa gli obiettivi da
 
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  conseguire e, conseguentemente, delle risorse da impegnare.  Si
  tratta di promuovere un sistema organizzativo che preveda una
  forte capacità competitiva a livello delle strutture preposte
  ed una piena valorizzazione delle professionalità degli
  addetti, attivando chiari processi di verifica dei risultati
  valutati in termini di efficienza, di efficacia e di
  idoneità.
     La riorganizzazione dei livelli decisionali ed il
  trasferimento di competenze alle regioni, la trasformazione
  del Ministero preposto e l'emergere di figure sociali ed
  organizzative impongono una visione nuova della ricerca e
  della sperimentazione.
     Per lo Stato centrale esiste un forte bisogno di identità
  che sappia tracciare una prospettiva di sviluppo coerente con
  la crescita economica e lo sviluppo sociale.
     L'Italia deve darsi una politica della ricerca che
  consenta di attivare sistemi di eccellenza per competere con i
  centri di ricerca europei e mondiali.  In tale senso è
  indispensabile riesaminare le aggregazioni sulla base
  dell'evoluzione delle conoscenze, individuando linee
  poliennali strategiche nell'ambito dei settori e dei comparti
  conoscitivi.
     La forte accelerazione nell'accumulazione di nuove
  conoscenze impongono consistenti investimenti ed un elevato
  coordinamento nazionale che consenta di allocare le risorse in
  modo efficiente e produttivo.  Al coordinamento deve associarsi
  un corrispondente livello di flessibilità in funzione
  dell'evoluzione rapida e della rapida obsolescenza dei sistemi
  di riferimento.  In tale quadro va inserito il ruolo decisivo
  dei ricercatori che devono avere i necessari strumenti per
  essere elementi di propulsione del processo innovativo e di
  crescita.
     Il superamento degli istituti di ricerca e la definizione
  di un ente unico deve corrispondere a tali bisogni, evitando
  le sovrapposizioni e promuovendo un nuovo sistema che faccia
  perno sulla complessità e sulla trasversalità del processo
  conoscitivo.  Tale sistema organizzativo deve tendere a
  realizzare una forte identità nazionale in un quadro
  comunitario ed internazionale.  Il sistema agricolo in Italia
  deve trovare nell'ente unico di ricerca agricola nazionale un
  elemento di forza per dare trasparenza ed identità alla
  propria produzione e credibilità scientifica e tecnica in un
  sistema altamente competitivo.
     Il trasferimento delle competenze alle regioni, in armonia
  con il decentramento decisionale che dà visibilità alle
  agricolture locali non può essere lasciato senza supporti
  conoscitivi.  Si tratta di avviare un sistema che renda
  accessibile la conoscenza ai diversi ambiti territoriali, in
  quanto l'agricoltura deve essere ristrutturata in funzione
  delle disponibilità delle risorse ed in armonia con le
  vocazionalità ambientali.
     E' necessario ricomporre questa divaricazione che si è
  prodotta a seguito del decreto del Presidente della Repubblica
  n. 616 del 1977.  Il raccordo fra politiche nazionali e
  politiche regionali deve essere perseguito con un accorto
  sistema organizzativo della ricerca e della sperimentazione
  per rendere permeabili i programmi ai bisogni diffusi di
  sviluppo dell'agricoltura.  In tale senso è necessario il
  superamento delle sezioni operative con l'adozione di
  strategie concertate nell'ambito di aree omogenee per
  realizzare programmi strettamente ancorati ai bisogni di
  sviluppo delle agricolture zonali.  In questa ottica va vista
  una più stretta collaborazione fra ricerca e servizi alle
  imprese ed al territorio.
     L'intenso processo di innovazione impone un legame più
  stretto fra il fabbisogno delle imprese agricole ed
  agro-alimentari e le strutture di ricerca.  Le innovazioni
  devono essere sviluppate in funzione delle esigenze ed in
  relazione al grado di integrazione con la produzione.  La
  ricerca non può essere parallela alla produzione ma trovare
  elementi di connessione con questa e promuovere livelli di
  partecipazione anche mediante accordi di programma nell'ambito
  della pubblicità dei risultati, specialmente quando questi
  assumono carattere di fruizione collettiva.
     Il sistema della ricerca deve informarsi alle più moderne
  tecniche di valutazione dei risultati e sviluppare sistemi di
  verifica sulla base della produttività scientifica e sulla
  efficacia dei risultati conseguiti.
 
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     La valorizzazione delle professionalità esistenti e lo
  sviluppo di nuove professionalità attraverso un valido sistema
  formativo devono essere costantemente inseriti nei programmi
  annuali e poliennali della ricerca e della sperimentazione
  agraria.
     Il sistema deve contare su risorse certe e con respiro
  poliennale, procedendo ad un riequilibro dei finanziamenti per
  adeguare il nostro sistema agli  standard  europei ed
  internazionali.  Essere competitivi vuol anche dire disporre di
  strumenti adeguati e con la tempestività che il settore
  richiede.
     Sburocratizzare il sistema della ricerca è un imperativo
  categorico affinché il settore possa orientare le proprie
  risorse intellettuali e professionali sugli obiettivi propri
  del sistema.
     L'autonomia finanziaria e la snellezza operativa devono
  essere associati ad un elevato livello di responsabilità dei
  ricercatori e della struttura direttiva.  Il ruolo dei soggetti
  attivi nella ricerca deve essere centrale nell'ambito
  dell'organizzazione e della gestione dell'ente di ricerca.
     Il carattere strategico e la poliennalità dei programmi
  devono essere garantiti da una strutturazione permanente che
  consenta di dare continuità all'azione sperimentale ma che
  deve anche essere permeabile all'introduzione di fattori di
  novità e di specialità con l'attivazione di gruppi di lavoro e
  team  di progetto per inserire professionalità ad alto
  contenuto informativo ed un intenso processo di interscambio
  per raccogliere la sfida della innovazione che, talvolta, si
  nasconde e si produce nelle diverse unità interne ed esterne
  del sistema complessivo della ricerca e della
  sperimentazione.
     L'articolo 1 della presente proposta di legge prevede
  l'istituzione dell'Ente nazionale per la ricerca agricola,
  alimentare e forestale (ENRAAF) quale ente unico con proprie
  articolazioni sul territorio nazionale, in coerenza con quanto
  previsto dalla legge 4 dicembre 1993, n.  491.
     L'articolo 2 illustra le finalità dell'Ente, che
  riguardano la ricerca e la sperimentazione nel settore
  agroalimentare e forestale, mirante al miglioramento delle
  condizioni produttive, economiche e sociali degli addetti in
  agricoltura, alla tutela dell'ambiente ed al miglioramento
  della qualità dei prodotti alimentari.
     L'articolo 3 individua i compiti dell'Ente, che consistono
  nelle attività di studio, di ricerca scientifica, di base ed
  applicata, e nel trasferimento delle conoscenze acquisite al
  settore, al fine di promuovere la continua innovazione nel
  campo dei prodotti, delle tecnologie e dei processi.
     L'Ente provvede al recepimento della domanda di
  sperimentazione espressa dagli enti territoriali e dalle
  organizzazioni professionali del settore.  Infine, l'Ente
  coopera con altri soggetti dediti alla ricerca, attivando ogni
  possibile sinergia per migliorare la propria produttività
  qualitativa e quantitativa.
     L'articolo 4 assume la programmazione annuale e poliennale
  come metodo operativo e ne indica le modalità di elaborazione
  e di approvazione.
     L'articolo 5 individua gli organi dell'Ente.
     Gli articoli 6 e 7 definiscono la composizione, le
  modalità di nomina, la durata, le competenze ed il
  funzionamento del consiglio di amministrazione.
     L'articolo 8 definisce le modalità di nomina e le funzioni
  del presidente del consiglio di amministrazione.
     L'articolo 9 indica la composizione e le funzioni del
  collegio dei revisori dei conti.
     Il comitato scientifico dell'Ente, costituito ai sensi
  dell'articolo 10, assolve alla preminente funzione di
  programmazione e proposizione scientifica (articolo 11), in
  armonia con gli obiettivi di sviluppo indicati dagli organismi
  comunitari, nazionali e regionali, tenendo conto del fine di
  indirizzare la ricerca verso una agricoltura sostenibile e
  compatibile con la conservazione delle risorse territoriali ed
  ambientali.
     Il comitato scientifico, in sede di elaborazione del
  programma triennale e dei piani annuali di attuazione, attiva
  conferenze di comparto o di settore per recepire la domanda di
  innovazione e di ricerca.
     L'articolo 12 individua la figura del direttore generale
  dell'Ente, attribuendo
 
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  allo stesso le funzioni di
  coordinamento e di supervisione delle attività di ricerca e di
  sperimentazione agraria, descrivendone i compiti, le modalità
  di nomina, la durata in carica ed il tipo di rapporto con
  l'Ente.  L'articolo 13, in coerenza con le finalità della
  presente proposta di legge, individua il tipo di
  organizzazione dell'Ente, che si articola in laboratori,
  dipartimenti ed aree di ricerca.
     I laboratori (articolo 14) rappresentano l'unità base
  della ricerca scientifica e della sperimentazione agraria.  Il
  presente articolo descrive la strutturazione ed il
  funzionamento dei laboratori.
     L'articolo 15 individua nell'area di ricerca il soggetto
  adeguato al raggruppamento ed al coordinamento di più
  laboratori operanti in discipline diverse nell'ambito di un
  determinato territorio, individuato nei limiti amministrativi
  di una o più regioni o province autonome.
     L'area di ricerca costituisce il livello di partecipazione
  più significativo delle amministrazioni regionali e delle
  forze produttive del settore agro-alimentare.  L'area di
  ricerca sviluppa le conoscenze in ambiti direttamente
  collegati con le attività produttive e con il fabbisogno
  conoscitivo delle realtà locali.  Alle attività dell'area di
  ricerca possono partecipare i laboratori regionali alla cui
  dotazione strutturale e finanziaria provvedono le regioni
  interessate.  L'articolo definisce, infine, la strutturazione,
  le attribuzioni ed il funzionamento delle aree di ricerca.
     L'articolo 16 individua nel dipartimento il soggetto in
  grado di esercitare una funzione di collegamento fra
  laboratori che operano nell'ambito di una disciplina comune e
  di organizzare le attività di ricerca strategica di interesse
  nazionale.  Il presente articolo stabilisce la strutturazione,
  le attribuzioni ed il funzionamento dei dipartimenti.
     L'articolo 17 stabilisce lo stato giuridico ed il
  trattamento del personale.
     L'articolo 18 esplicita le procedure per la formulazione
  dei programmi triennali e dei piani attuativi annuali sia per
  quanto attiene la ricerca strategica sia per quella di più
  immediata attuazione.
     L'articolo 19 specifica che i risultati della ricerca sono
  di proprietà dell'Ente e ne indica la utilizzazione.  Rinvia al
  regolamento interno le modalità e la gestione dei brevetti e
  delle novità.
     L'articolo 20 impone l'effettuazione della valutazione
  della produttività scientifica delle diverse unità di ricerca
  e dei singoli ricercatori.
     L'articolo 21 indica le possibili fonti finanziarie per il
  funzionamento dei laboratori, delle aree di ricerca e dei
  Dipartimenti.  Lo stesso articolo esplicita la struttura del
  bilancio dell'Ente.
     L'articolo 22 dispone che l'Ente deve avere certezza di
  risorse finanziarie e che le stesse devono essere rapportate
  alla dimensione economica del settore primario; sono indicati,
  altresì, i criteri per la ripartizione fra le varie unità di
  ricerca.
     Gli articoli 23, 24, 25, 26 e 27 descrivono e disciplinano
  le operazioni da effettuare durante la fase transitoria che
  prelude la completa attuazione della nuova legge.  In
  particolare, assume rilevanza la riclassificazione degli
  attuali istituti e delle attuali sezioni operative in
  relazione alla configurazione e strutturazione dell'Ente.
     L'articolo 28 riguarda l'abrogazione del decreto del
  Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n.  1318, del
  decreto del Presidente della Repubblica 1^ aprile 1978, n.
  245, e della legge 6 giugno 1973, n. 306, che disciplinano
  attualmente il comparto della ricerca e della sperimentazione
  agraria.
 
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