| (Istituzione).
1. La presente legge istituisce e disciplina, in
attuazione della legge 4 dicembre 1993, n. 491, l'attività
dell'Ente nazionale per la ricerca agricola, alimentare e
forestale (ENRAAF), di seguito denominato "Ente", con sede in
Roma e con articolazioni sul territorio nazionale in relazione
alle caratteristiche produttive e territoriali.
2. L'Ente ha personalità giuridica di diritto pubblico ed
è sottoposto alla vigilanza del Ministero delle risorse
agricole, alimentari e forestali.
3. L'Ente è parificato agli istituti scientifici
universitari ed è dotato di autonomia scientifica, finanziaria
e contabile.
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