| (Compiti).
1. L'Ente provvede alle attività di studio, di ricerca
scientifica e di sperimentazione per l'acquisizione,
l'elaborazione, la valorizzazione ed il trasferimento delle
nuove conoscenze a supporto dello sviluppo dell'agricoltura
nazionale e regionale. L'attività di ricerca, programmata ed
indirizzata, comprende l'acquisizione delle conoscenze di base
e quella volta alla promozione di innovazioni nel campo dei
prodotti, delle tecnologie e dei processi.
2. L'Ente accoglie la domanda di ricerca e di
sperimentazione delle regioni e delle province autonome e
collabora con gli enti regionali di sperimentazione e di
sviluppo agricolo per il necessario supporto alla soluzione di
problemi specifici legati ad un determinato territorio.
3. L'Ente coopera con le università, le istituzioni e gli
enti nazionali ed esteri, pubblici e privati, per la
realizzazione di specifici progetti scientifici, tecnici e
formativi. Promuove e definisce, di concerto con il Ministro
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica,
collaborazioni per ospitare, presso i laboratori di cui
all'articolo 14, studenti per la preparazione di tesi di
laurea, di specializzazione e di dottorato di ricerca e per la
frequenza ed il tirocinio post laurea. Svolge parte
della propria attività con istituzioni e privati nei limiti e
per le finalità stabilite dal regolamento interno.
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