| (Programma di attività).
1. Il programma di attività dell'Ente è redatto su base
triennale, accogliendo le indicazioni programmatiche del
Comitato delle politiche agroalimentari e forestali, di cui
all'articolo 2, comma 6, della legge 4 dicembre 1993, n.
491.
2. I dipartimenti, le aree di ricerca ed i laboratori di
cui alla presente legge partecipano, con specifiche proposte,
alla formulazione del programma, recependo, in particolare, la
domanda degli enti territoriali e delle forze produttive che
esprimono il fabbisogno di ricerca e di sperimentazione.
3. Il programma è approvato, con proprio decreto, dal
Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali,
previo accordo con il Comitato di cui al comma 1 del presente
articolo, e sentito il parere della Consulta nazionale per la
ricerca agroalimentare di cui all'articolo 6, comma 2, lettera
d), della legge 4 dicembre 1993, n. 491.
4. Il programma viene attuato, per i diversi settori
operativi, sulla base di piani annuali che indicano la
disponibilità e la fonte dei finanziamenti occorrenti.
5. Il piano annuale è articolato per gruppi disciplinari e
per obiettivi omogenei di settori produttivi, avendo a
riferimento le aree di ricerca ed i dipartimenti, i laboratori
od i loro raggruppamenti.
6. L'Ente, entro il 31 marzo di ogni anno, provvede a
redigere una relazione conclusiva sull'attività realizzata e
sui risultati conseguiti nel corso dell'anno precedente. Allo
scadere di ogni triennio, provvede, altresì, a redigere una
relazione conclusiva sull'andamento del programma
triennale.
7. Le relazioni devono esplicitare il conseguimento degli
obiettivi prefissati e rendere conto dell'utilizzo delle
risorse professionali e delle strutture assegnate.
8. Le relazioni annuali e poliennali costituiscono punti
di riferimento per le proposte programmatiche successive,
nonché per l'attribuzione delle risorse finanziarie
dell'Ente.
| |