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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


4656
DDL0247-0010
Progetto di legge Camera n. 247 - testo presentato - (DDL13-247)
(suddiviso in 37 Unità Documento)
Unità Documento n.10 (che inizia a pag.8 dello stampato)
...C247. TESTIPDL
...C247.
...PROPOSTA DI LEGGE
Art. 6.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC247 ZZ13 ZZPD ZZPR
               (Consiglio di amministrazione).
     1.  Il consiglio di amministrazione dell'Ente è composto
  da:
         a)  il presidente;
         b)  due rappresentanti del Ministero delle risorse
  agricole, alimentari e forestali;
         c)  un rappresentante del Ministero dell'università
  e della ricerca scientifica e tecnologica;
         d)  un rappresentante del Ministero del tesoro;
         e)  un rappresentante del Ministero dell'industria,
  del commercio e dell'artigianato;
         f)  cinque rappresentanti delle regioni e delle
  province autonome di Trento e di Bolzano designati dal
  Comitato delle politiche agroalimentari e forestali;
         g)  tre rappresentanti delle organizzazioni di
  categoria più rappresentative a livello nazionale;
         h)  un rappresentante dell'industria
  agroalimentare.
 
                               Pag. 9
 
     2.  Partecipa al consiglio di amministrazione, con voto
  consultivo, il direttore generale dell'Ente.
     3.  Svolge le funzioni di segretario il direttore
  amministrativo, individuato nei ruoli amministrativi della
  dirigenza dello Stato.
     4.  Il consiglio di amministrazione è costituito con
  decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e
  forestali, su designazione delle parti interessate, emanato
  entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
  presente legge.
     5.  Le designazioni dei membri di cui al comma 1 devono
  rispettare criteri di professionalità, in coerenza con le
  finalità dell'Ente e nei provvedimenti di nomina deve essere
  riportata l'espressa motivazione della competenza
  tecnico-professionale ed amministrativa, ove necessaria.
     6.  I componenti del consiglio di amministrazione restano
  in carica quattro anni e possono essere confermati una sola
  volta.
     7.  Gli emolumenti spettanti ai componenti del consiglio di
  amministrazione sono determinati con decreto del Ministro del
  tesoro, su proposta del Ministro delle risorse agricole,
  alimentari e forestali.
     8.  Il consiglio di amministrazione delibera a maggioranza
  dei suoi componenti ed, in caso di parità, prevale il voto del
  presidente.
 
DATA=960509 FASCID=DDL13-247 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0247 TOTPAG=0029 TOTDOC=0037 NDOC=0010 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0008 RIGINIZ=013 PAGFIN=0009 RIGFIN=026 UPAG=NO PAGEIN=8 PAGEFIN=9 SORTRES= SORTDDL=024700 00 FASCIDC=13DDL0247 SORTNAV=0024700 000 00000 ZZDDLC247 NDOC0010 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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