| (Consiglio di amministrazione).
1. Il consiglio di amministrazione dell'Ente è composto
da:
a) il presidente;
b) due rappresentanti del Ministero delle risorse
agricole, alimentari e forestali;
c) un rappresentante del Ministero dell'università
e della ricerca scientifica e tecnologica;
d) un rappresentante del Ministero del tesoro;
e) un rappresentante del Ministero dell'industria,
del commercio e dell'artigianato;
f) cinque rappresentanti delle regioni e delle
province autonome di Trento e di Bolzano designati dal
Comitato delle politiche agroalimentari e forestali;
g) tre rappresentanti delle organizzazioni di
categoria più rappresentative a livello nazionale;
h) un rappresentante dell'industria
agroalimentare.
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2. Partecipa al consiglio di amministrazione, con voto
consultivo, il direttore generale dell'Ente.
3. Svolge le funzioni di segretario il direttore
amministrativo, individuato nei ruoli amministrativi della
dirigenza dello Stato.
4. Il consiglio di amministrazione è costituito con
decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e
forestali, su designazione delle parti interessate, emanato
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge.
5. Le designazioni dei membri di cui al comma 1 devono
rispettare criteri di professionalità, in coerenza con le
finalità dell'Ente e nei provvedimenti di nomina deve essere
riportata l'espressa motivazione della competenza
tecnico-professionale ed amministrativa, ove necessaria.
6. I componenti del consiglio di amministrazione restano
in carica quattro anni e possono essere confermati una sola
volta.
7. Gli emolumenti spettanti ai componenti del consiglio di
amministrazione sono determinati con decreto del Ministro del
tesoro, su proposta del Ministro delle risorse agricole,
alimentari e forestali.
8. Il consiglio di amministrazione delibera a maggioranza
dei suoi componenti ed, in caso di parità, prevale il voto del
presidente.
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