| (Competenze del consiglio
di amministrazione).
1. Sono di competenza esclusiva del consiglio di
amministrazione:
a) il bilancio di previsione e le eventuali
variazioni apportate durante il corso dell'esercizio;
b) il conto consuntivo, previa relazione del
collegio dei revisori dei conti;
c) l'acquisto e l'alienazione di beni immobili;
d) l'accensione e la cancellazione di ipoteche;
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e) l'autorizzazione a stare e resistere in
giudizio, nonché a transigere dallo stesso;
f) le accettazioni di eredità, di legati e di
donazioni disposti a favore dell'Ente;
g) le deliberazioni riguardanti le autorizzazioni
di spesa;
h) l'approvazione del programma triennale e dei
piani annuali elaborati e proposti dal comitato
scientifico;
i) l'approvazione del regolamento interno
dell'Ente;
l) le assunzioni del personale di ruolo nei limiti
della dotazione organica prevista;
m) l'attivazione e la disattivazione di
laboratori, di dipartimenti, di aree di ricerca e loro
raggruppamenti, nei limiti e con le modalità definiti dal
regolamento interno.
2. Il consiglio di amministrazione delega al presidente,
al direttore generale, ai direttori di dipartimento, ai
direttori di area di ricerca ed ai direttori di laboratorio le
autorizzazioni di spesa, nei limiti fissati nel regolamento ed
in rapporto alle disponibilità di bilancio.
3. Il consiglio di amministrazione nomina un
vicepresidente scelto tra i rappresentanti delle regioni e
delle province autonome di cui all'articolo 6, comma 1,
lettera f).
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