| (Presidente).
1. Il presidente del consiglio di amministrazione è
nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su
proposta del Ministro delle risorse agricole, alimentari e
forestali, sentito il Comitato di cui all'articolo 2, comma 6,
della legge 4 dicembre 1993, n. 491. Il presidente è scelto
fra personalità del mondo della cultura e della scienza.
2. Il presidente ha la legale rappresentanza dell'Ente,
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convoca e presiede il consiglio di amministrazione, stabilisce
l'ordine del giorno, esegue le deliberazioni, adotta i
provvedimenti a lui delegati dal consiglio e può disporre
provvedimenti di urgenza, riferendo al consiglio, per la loro
ratifica, nella prima adunanza del consiglio medesimo.
3. Il presidente nomina i direttori dei dipartimenti,
delle aree di ricerca e dei laboratori, previa designazione
del comitato scientifico.
4. Il presidente dura in carica quattro anni e può essere
confermato una sola volta.
5. In caso di assenza od impedimento, le funzioni del
presidente sono esercitate dal vicepresidente.
6. Gli emolumenti spettanti al presidente sono determinati
con decreto del Ministro del tesoro su proposta del Ministro
delle risorse agricole, alimentari e forestali.
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