| (Collegio dei revisori dei conti).
1. Il collegio dei revisori dei conti è costituito con
decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e
forestali, ed è composto da:
a) un magistrato della Corte dei conti, con
funzioni di presidente;
b) un dirigente del Ministero del tesoro;
c) due revisori dei conti iscritti allo specifico
albo nazionale, indicati dal Comitato di cui all'articolo 2,
comma 6, della legge 4 dicembre 1993, n. 491;
d) un dirigente del Ministero delle risorse
agricole, alimentari e forestali.
2. I componenti del collegio dei revisori dei conti durano
in carica quattro anni e possono essere confermati.
3. Il collegio dei revisori dei conti esercita tutte le
funzioni ed i controlli che gli competono ai sensi della
legge, ed in particolare:
a) esamina i bilanci e predispone le relazioni che
li accompagnano;
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b) controlla la gestione finanziaria dell'Ente;
c) esamina gli atti deliberativi del consiglio di
amministrazione;
d) formula osservazioni e le trasmette al
presidente;
e) trasmette, ogni quattro mesi, al presidente ed
al direttore generale una relazione sull'andamento della
gestione finanziaria dell'Ente.
4. Gli emolumenti spettanti ai componenti del collegio dei
revisori dei conti sono determinati con decreto del Ministro
del tesoro, su proposta del Ministro delle risorse agricole,
alimentari e forestali.
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