| (Comitato scientifico).
1. Il Comitato scientifico è composto da:
a) il direttore generale, con funzioni di
presidente;
b) i direttori di dipartimento;
c) i direttori delle aree di ricerca;
d) due rappresentanti eletti tra i direttori di
laboratorio dai direttori stessi;
e) due rappresentanti eletti tra i ricercatori dai
ricercatori medesimi;
f) due rappresentanti del Ministero delle risorse
agricole, alimentari e forestali, scelti nei ruoli della
dirigenza;
g) un rappresentante del Ministero dell'università
e della ricerca scientifica e tecnologica, scelto nei ruoli
della dirigenza;
h) un rappresentante del Consiglio nazionale delle
ricerche (CNR), indicato dal comitato di scienze agrarie;
i) un esperto straniero di chiara fama, designato
dal presidente dell'Ente;
l) tre rappresentanti delle regioni e delle
province autonome, scelti nei ruoli della dirigenza;
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m) tre esperti indicati dalle organizzazioni di
categoria più rappresentative a livello nazionale;
n) un rappresentante dell'industria
agroalimentare.
2. Le funzioni di segretario del comitato scientifico sono
svolte da un dirigente amministrativo dell'Ente.
3. I membri eletti e quelli designati ai sensi del comma 1
sono nominati con decreto del Ministro delle risorse agricole,
alimentari e forestali, restano in carica quattro anni e
possono essere confermati.
4. Le designazioni dei membri di cui al comma 1 devono
rispettare criteri di professionalità in coerenza con le
finalità dell'Ente.
5. Ai membri del comitato scientifico esterni all'Ente
sono corrisposti emolumenti definiti dal regolamento
interno.
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