| (Compiti del comitato scientifico).
1. Il comitato scientifico è l'organo di programmazione e
di proposizione dell'Ente ed in relazione agli obiettivi di
politica agroalimentare, forestale ed ambientale indicati
dagli organismi comunitari, nazionali e regionali, provvede ad
individuare ed a definire i temi di ricerca e di
sperimentazione da sottoporre al consiglio di
amministrazione.
2. Il comitato scientifico provvede alla elaborazione del
programma triennale e dei piani annuali di cui all'articolo
4.
3. Il comitato scientifico, in particolare:
a) approva i programmi ordinari di ricerca dei
dipartimenti, delle aree di ricerca e dei laboratori, previa
verifica della loro rispondenza alle direttive di politica
agroalimentare e forestale;
b) segue l'attività dei dipartimenti, delle aree
di ricerca e dei laboratori ed esamina le richieste di
finanziamento per strutture, infrastrutture ed attrezzature,
fornendo, in merito, il proprio motivato parere al consiglio
di amministrazione;
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c) propone le nomine dei direttori di
dipartimento, di area di ricerca e di laboratorio;
d) propone l'istituzione di dipartimenti, di aree
di ricerca e di laboratori;
e) propone aggiornamenti e modifiche dei
regolamenti interni dell'Ente;
f) propone le candidature per la commissione di
valutazione scientifica di cui all'articolo 20, comma 2;
g) redige la relazione annuale sull'attività
scientifica e tecnica svolta dall'Ente e sullo stato di
attuazione del programma triennale, di cui all'articolo 6.
4. Il comitato scientifico, in sede di formulazlone dei
programmi e dei piani ai sensi del comma 2, attiva conferenze
di comparto o di settore al fine di recepire la domanda di
innovazione e di ricerca.
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