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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


4662
DDL0247-0016
Progetto di legge Camera n. 247 - testo presentato - (DDL13-247)
(suddiviso in 37 Unità Documento)
Unità Documento n.16 (che inizia a pag.14 dello stampato)
...C247. TESTIPDL
...C247.
...PROPOSTA DI LEGGE
Art. 12.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC247 ZZ13 ZZPD ZZPR
                    (Direttore generale).
     1.  Il direttore generale svolge funzioni di coordinamento
  scientifico, tecnico ed economico della sperimentazione
  agraria ed esercita il controllo sulle attività dei
  dipartimenti, delle aree di ricerca e dei laboratori.
  Provvede, altresì, al coordinamento delle risorse tecniche,
  finanziarie e professionali per il conseguimento degli
  obiettivi fissati nei programmi dell'Ente.  Attiva le procedure
  per la formazione dei programmi e sviluppa le opportune
  iniziative per raccordare l'azione dell'Ente con le altre
  istituzioni di ricerca, nazionali ed estere.
     2.  Il direttore generale adotta le opportune iniziative
  per facilitare la partecipazione delle regioni e delle
  province autonome alla formulazione dei programmi ai sensi del
  comma 1 e ad attivare specifici progetti di interesse di area.
  Formula proposte in ordine alla organizzazione ed alla
  gestione delle unità di ricerca, interviene nei contratti di
  ricerca e di sperimentazione ed adotta i provvedimenti che
  impegnano l'Ente nei confronti di terzi, nei limiti di
  bilancio e con le modalità di cui al regolamento interno.
 
                              Pag. 15
 
     3.  Il direttore generale, su proposta del comitato
  scientifico, nomina la commissione di valutazione delle
  attività e dei risultati delle unità di ricerca.
     4.  Il direttore generale formula al consiglio di
  amministrazione le proposte di bilancio e la ripartizione
  delle risorse finanziarie fra i dipartimenti, le aree di
  ricerca ed i laboratori.
     5.  Il direttore generale è scelto tra gli esperti
  scientifici delle discipline afferenti all'Ente.  E' nominato
  con decreto del Presidente della Repubblica, su designazione
  motivata del Ministro delle risorse agricole, alimentari e
  forestali, fra una terna di nomi proposti dal comitato
  scientifico dell'Ente.  Dura in carica quattro anni e può
  essere riconfermato.  In caso di ricandidatura il direttore
  generale uscente non partecipa alle riunioni del comitato
  scientifico per la designazione della terna.
     6.  Il direttore generale, qualora scelto fra il personale
  non dipendente dell'Ente, è assunto con contratto di diritto
  privato della durata di quattro anni, rinnovabili.
     7.  La risoluzione anticipata del contratto può essere
  determinata, previa richiesta del comitato scientifico, con
  deliberazione assunta a maggioranza di due terzi.
 
DATA=960509 FASCID=DDL13-247 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0247 TOTPAG=0029 TOTDOC=0037 NDOC=0016 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0014 RIGINIZ=017 PAGFIN=0015 RIGFIN=023 UPAG=NO PAGEIN=14 PAGEFIN=15 SORTRES= SORTDDL=024700 00 FASCIDC=13DDL0247 SORTNAV=0024700 000 00000 ZZDDLC247 NDOC0016 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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