| (Direttore generale).
1. Il direttore generale svolge funzioni di coordinamento
scientifico, tecnico ed economico della sperimentazione
agraria ed esercita il controllo sulle attività dei
dipartimenti, delle aree di ricerca e dei laboratori.
Provvede, altresì, al coordinamento delle risorse tecniche,
finanziarie e professionali per il conseguimento degli
obiettivi fissati nei programmi dell'Ente. Attiva le procedure
per la formazione dei programmi e sviluppa le opportune
iniziative per raccordare l'azione dell'Ente con le altre
istituzioni di ricerca, nazionali ed estere.
2. Il direttore generale adotta le opportune iniziative
per facilitare la partecipazione delle regioni e delle
province autonome alla formulazione dei programmi ai sensi del
comma 1 e ad attivare specifici progetti di interesse di area.
Formula proposte in ordine alla organizzazione ed alla
gestione delle unità di ricerca, interviene nei contratti di
ricerca e di sperimentazione ed adotta i provvedimenti che
impegnano l'Ente nei confronti di terzi, nei limiti di
bilancio e con le modalità di cui al regolamento interno.
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3. Il direttore generale, su proposta del comitato
scientifico, nomina la commissione di valutazione delle
attività e dei risultati delle unità di ricerca.
4. Il direttore generale formula al consiglio di
amministrazione le proposte di bilancio e la ripartizione
delle risorse finanziarie fra i dipartimenti, le aree di
ricerca ed i laboratori.
5. Il direttore generale è scelto tra gli esperti
scientifici delle discipline afferenti all'Ente. E' nominato
con decreto del Presidente della Repubblica, su designazione
motivata del Ministro delle risorse agricole, alimentari e
forestali, fra una terna di nomi proposti dal comitato
scientifico dell'Ente. Dura in carica quattro anni e può
essere riconfermato. In caso di ricandidatura il direttore
generale uscente non partecipa alle riunioni del comitato
scientifico per la designazione della terna.
6. Il direttore generale, qualora scelto fra il personale
non dipendente dell'Ente, è assunto con contratto di diritto
privato della durata di quattro anni, rinnovabili.
7. La risoluzione anticipata del contratto può essere
determinata, previa richiesta del comitato scientifico, con
deliberazione assunta a maggioranza di due terzi.
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