| (Laboratori).
1. I laboratori costituiscono l'unità base di ricerca
dell'Ente in grado di svolgere uno o più progetti di ricerca.
Dispongono di strutture immobiliari e di adeguate
apparecchiature tecnico-scientifiche.
2. Il laboratorio ha una propria dotazione organica
composta da ricercatori, personale tecnico, amministrativo ed
ausiliario, secondo le specificità di ciascuna unità. Nel
laboratorio operano unità a contratto sulla base dei progetti
di ricerca di iniziativa del laboratorio od affidati a questo
dal dipartimento o dall'area di ricerca. Può essere soggetto
attivo per la definizione di contratti di ricerca nei limiti e
con le modalità specificate dal regolamento.
3. La responsabilità scientifica, amministrativa,
finanziaria, organizzativa e del personale è affidata al
direttore del laboratorio. Il direttore proviene dai ruoli
della sperimentazione e l'incarico è acquisito per pubblico
concorso, al fine di valutarne la carriera scientifica e le
capacità di direzione.
4. I laboratori devono essere definiti su base di
omogeneità disciplinare, tenendo conto della realtà produttiva
dell'area di ricerca.
Pag. 17
5. I laboratori devono essere inseriti, per quanto attiene
i rapporti funzionali e di programmazione, nei dipartimenti e
nelle aree di ricerca. Possono essere costituiti
raggruppamenti di laboratori per il conseguimento di specifici
obiettivi e per realizzare economie di gestione.
| |