Banche dati professionali (ex 3270)
Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


4666
DDL0247-0020
Progetto di legge Camera n. 247 - testo presentato - (DDL13-247)
(suddiviso in 37 Unità Documento)
Unità Documento n.20 (che inizia a pag.17 dello stampato)
...C247. TESTIPDL
...C247.
...PROPOSTA DI LEGGE
Art. 15.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC247 ZZ13 ZZPD ZZPR
                      (Aree di ricerca).
     1.  L'area di ricerca raggruppa più laboratori che operano
  in discipline diverse nell'ambito di un determinato
  territorio, individuato in coerenza con i limiti
  amministrativi di una o più regioni o province autonome.
     2.  L'area di ricerca è strutturata per rispondere alle
  esigenze di ricerche di una determinata zona agraria;
  collabora con le istituzioni regionali promuovendo e attuando,
  tramite i propri laboratori e con collaborazioni esterne,
  ricerche o progetti di sviluppo di interesse territoriale;
  gestisce infrastrutture di interesse comune per i diversi
  laboratori quali: biblioteche, banche dati, grosse
  apparecchiature, immobili di uso comune; funge da centro di
  coordinamento amministrativo dei laboratori afferenti.
     3.  L'area di ricerca costituisce il livello di
  partecipazione delle amministrazioni regionali e delle forze
  produttive locali per rispondere ad un fabbisogno di ricerca e
  di sperimentazione di più immediata attuazione ed a maggiore
  valenza territoriale.
     4.  Il coordinamento dell'area di ricerca è affidato ad un
  direttore di area scelto nei ruoli della sperimentazione, e
  nominato dal consiglio di amministrazione, su indicazione del
  comitato scientifico, valutando la carriera scientifica e
  l'esperienza di direzione.  Dura in carica quattro anni e può
  essere confermato.
     5.  Il direttore è responsabile dell'attuazione dei
 
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  progetti e dei programmi della rispettiva area di ricerca e
  stabilisce le risorse ed il personale necessari per il
  conseguimento degli obiettivi prefissati.
     6.  Per ciascuna area di ricerca è costituito un comitato
  tecnico-scientifico composto da:
         a)  il direttore dell'area di ricerca, che lo
  presiede;
         b)  i direttori dei laboratori afferenti;
         c)  tre ricercatori dei laboratori afferenti,
  eletti fra il personale di ricerca;
         d)  un tecnico eletto fra il personale tecnico;
         e)  due rappresentanti per ogni regione e provincia
  autonoma interessata;
         f)  tre rappresentanti delle associazioni di
  categoria;
         g)  un rappresentante del settore
  agro-industriale.
     7.  Il comitato tecnico-scientifico è nominato dal
  consiglio di amministrazione, i componenti durano in carica
  quattro anni e possono essere riconfermati.
     8.  Il comitato tecnico-scientifico provvede alla
  elaborazione dei piani e dei programmi dell'area di ricerca,
  esprime pareri sulle attività dei laboratori e può intervenire
  sui diversi aspetti scientifici e tecnici che investono
  l'area.  Può, se richiesto dalle regioni e dalle province
  autonome, esprimere pareri sui programmi di assistenza e di
  sviluppo tecnico e fornire indicazioni per raccordare l'azione
  di assistenza tecnica con la ricerca e la sperimentazione di
  area.
     9.  Nella definizione dei programmi il comitato
  tecnico-scientifico esprime pareri sull'affidamento dei
  progetti di ricerca ai diversi laboratori e sulle priorità
  degli obiettivi.
     10.  Il comitato tecnico-scientifico esprime, altresì,
  parere sulla formulazione delle proposte di riparto delle
  risorse dell'area di ricerca fra i diversi laboratori
  afferenti.
     11.  Alle attività dell'area di ricerca possono
  partecipare, altresì, i laboratori regionali di ricerca e
  sperimentazione alla cui dotazione finanziaria e strutturale
  provvedono le regioni interessate.  I laboratori regionali
 
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  possono accedere ai fondi di ricerca stanziati con programmi
  concertati a livello di area.
     12.  Le aree di ricerca sono istituite dal consiglio di
  amministrazione dell'Ente su proposta del comitato
  scientifico.
     13.  Sull'intero territorio nazionale, secondo i princìpi
  di cui al presente articolo, è attivato un numero massimo di
  otto aree di ricerca.
     14.  L'area di ricerca ha sede presso un laboratorio e ne
  utilizza le strutture ed il personale all'uopo destinati.
 
DATA=960509 FASCID=DDL13-247 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0247 TOTPAG=0029 TOTDOC=0037 NDOC=0020 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0017 RIGINIZ=007 PAGFIN=0019 RIGFIN=011 UPAG=NO PAGEIN=17 PAGEFIN=19 SORTRES= SORTDDL=024700 00 FASCIDC=13DDL0247 SORTNAV=0024700 000 00000 ZZDDLC247 NDOC0020 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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