| (Aree di ricerca).
1. L'area di ricerca raggruppa più laboratori che operano
in discipline diverse nell'ambito di un determinato
territorio, individuato in coerenza con i limiti
amministrativi di una o più regioni o province autonome.
2. L'area di ricerca è strutturata per rispondere alle
esigenze di ricerche di una determinata zona agraria;
collabora con le istituzioni regionali promuovendo e attuando,
tramite i propri laboratori e con collaborazioni esterne,
ricerche o progetti di sviluppo di interesse territoriale;
gestisce infrastrutture di interesse comune per i diversi
laboratori quali: biblioteche, banche dati, grosse
apparecchiature, immobili di uso comune; funge da centro di
coordinamento amministrativo dei laboratori afferenti.
3. L'area di ricerca costituisce il livello di
partecipazione delle amministrazioni regionali e delle forze
produttive locali per rispondere ad un fabbisogno di ricerca e
di sperimentazione di più immediata attuazione ed a maggiore
valenza territoriale.
4. Il coordinamento dell'area di ricerca è affidato ad un
direttore di area scelto nei ruoli della sperimentazione, e
nominato dal consiglio di amministrazione, su indicazione del
comitato scientifico, valutando la carriera scientifica e
l'esperienza di direzione. Dura in carica quattro anni e può
essere confermato.
5. Il direttore è responsabile dell'attuazione dei
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progetti e dei programmi della rispettiva area di ricerca e
stabilisce le risorse ed il personale necessari per il
conseguimento degli obiettivi prefissati.
6. Per ciascuna area di ricerca è costituito un comitato
tecnico-scientifico composto da:
a) il direttore dell'area di ricerca, che lo
presiede;
b) i direttori dei laboratori afferenti;
c) tre ricercatori dei laboratori afferenti,
eletti fra il personale di ricerca;
d) un tecnico eletto fra il personale tecnico;
e) due rappresentanti per ogni regione e provincia
autonoma interessata;
f) tre rappresentanti delle associazioni di
categoria;
g) un rappresentante del settore
agro-industriale.
7. Il comitato tecnico-scientifico è nominato dal
consiglio di amministrazione, i componenti durano in carica
quattro anni e possono essere riconfermati.
8. Il comitato tecnico-scientifico provvede alla
elaborazione dei piani e dei programmi dell'area di ricerca,
esprime pareri sulle attività dei laboratori e può intervenire
sui diversi aspetti scientifici e tecnici che investono
l'area. Può, se richiesto dalle regioni e dalle province
autonome, esprimere pareri sui programmi di assistenza e di
sviluppo tecnico e fornire indicazioni per raccordare l'azione
di assistenza tecnica con la ricerca e la sperimentazione di
area.
9. Nella definizione dei programmi il comitato
tecnico-scientifico esprime pareri sull'affidamento dei
progetti di ricerca ai diversi laboratori e sulle priorità
degli obiettivi.
10. Il comitato tecnico-scientifico esprime, altresì,
parere sulla formulazione delle proposte di riparto delle
risorse dell'area di ricerca fra i diversi laboratori
afferenti.
11. Alle attività dell'area di ricerca possono
partecipare, altresì, i laboratori regionali di ricerca e
sperimentazione alla cui dotazione finanziaria e strutturale
provvedono le regioni interessate. I laboratori regionali
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possono accedere ai fondi di ricerca stanziati con programmi
concertati a livello di area.
12. Le aree di ricerca sono istituite dal consiglio di
amministrazione dell'Ente su proposta del comitato
scientifico.
13. Sull'intero territorio nazionale, secondo i princìpi
di cui al presente articolo, è attivato un numero massimo di
otto aree di ricerca.
14. L'area di ricerca ha sede presso un laboratorio e ne
utilizza le strutture ed il personale all'uopo destinati.
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