| (Dipartimenti).
1. Il dipartimento rappresenta il collegamento tra i
laboratori che operano nell'ambito di una disciplina
scientifica comune ed organizza le attività di ricerca
strategica di interesse nazionale.
2. Il dipartimento promuove la realizzazione di progetti
di ricerca avanzata e ne propone l'affidamento ai laboratori
afferenti o ad altre unità di ricerca con cui stabilisce
rapporti di collaborazione. Svolge, altresì, attività di
aggiornamento dei ricercatori nell'ambito disciplinare
stabilendo i rapporti ed i protocolli di intesa con
istituzioni nazionali ed estere. Favorisce la mobilità dei
ricercatori tra i diversi laboratori dell'Ente ed altre
istituzioni nazionali ed estere. Regola l'utilizzo di
attrezzature e di risorse di uso comune fra i diversi
laboratori.
3. Il dipartimento propone le innovazioni di ricerca e
promuove la creazione di gruppi di studio e di lavoro per
esplorare comparti interessanti ma non sufficientemente
sviluppati. Attiva i rapporti di collaborazione con altre
istituzioni scientifiche di livello universitario per la
realizzazione di progetti comuni e per la formazione del
personale.
4. Il dipartimento assume le opportune iniziative per
verificare l'affidabilità e la qualità della produzione
scientifica dei laboratori e dei ricercatori.
5. Il dipartimento è coordinato da un direttore di
dipartimento, scelto tra esperti nazionali od internazionali
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nell'ambito della specifica disciplina e nominato dal
consiglio di amministrazione, su indicazione del comitato
scientifico dell'Ente, sulla base della carriera scientifica e
delle capacità di direzione. Dura in carica quattro anni e può
essere riconfermato.
6. Il direttore di dipartimento è responsabile
dell'attuazione dei progetti e dei programmi e concerta l'uso
delle risorse e del personale per il conseguimento degli
obiettivi prefissati. Rende conto, altresì, della produzione
scientifica complessiva in relazione alle innovazioni ed
all'avanzamento delle conoscenze del settore.
7. Presso ciascun dipartimento è costituito un comitato
scientifico di dipartimento composto da:
a) il direttore di dipartimento, che lo
presiede;
b) i direttori di laboratori afferenti;
c) tre esperti di chiara fama, nominati dal
consiglio di amministrazione dell'Ente, su indicazione del
comitato scientifico;
d) tre ricercatori eletti dai ricercatori
stessi.
8. Il comitato scientifico di dipartimento è nominato dal
consiglio di amministrazione dell'Ente. Dura in carica quattro
anni ed i componenti possono essere confermati.
9. Ai componenti esterni del comitato scientifico di
dipartimento, competono emolumenti che sono definiti dal
regolamento interno dell'Ente.
10. Il comitato scientifico di dipartimento provvede alla
elaborazione dei piani e dei programmi del dipartimento, o
esprime pareri sulle attività scientifiche dei laboratori e
può intervenire sui diversi aspetti scientifici e tecnici che
investono il dipartimento stesso.
11. Nella definizione dei programmi il comitato
scientifico di dipartimento esprime pareri sull'affidamento
dei progetti di ricerca ai diversi laboratori e sulle priorità
degli obiettivi. Il comitato scientifico di dipartimento
esprime, altresì, il proprio parere sulla formulazione delle
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proposte di riparto delle risorse del dipartimento fra i
diversi laboratori afferenti.
12. I dipartimenti sono istituiti dal consiglio di
amministrazione dell'Ente, su proposta del comitato
scientifico, in relazione alle segmentazioni disciplinari e
tenendo conto della distribuzione territoriale nazionale.
13. Ai fini di cui al comma 12, è previsto un numero
massimo di dodici dipartimenti, che devono essere individuati
nell'ambito delle seguenti discipline:
a) sistemi agrari e fisiologia applicata;
b) genetica e miglioramento genetico;
c) biotecnologie;
d) statistica ed informatica;
e) ecologia agraria;
f) produzioni zootecniche;
g) produzioni erbacee;
h) produzioni orto-floro-frutticole;
i) tecnologie e qualità dei prodotti;
l) difesa.
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