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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


4667
DDL0247-0021
Progetto di legge Camera n. 247 - testo presentato - (DDL13-247)
(suddiviso in 37 Unità Documento)
Unità Documento n.21 (che inizia a pag.19 dello stampato)
...C247. TESTIPDL
...C247.
...PROPOSTA DI LEGGE
Art. 16.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC247 ZZ13 ZZPD ZZPR
                      (Dipartimenti). 
     1.  Il dipartimento rappresenta il collegamento tra i
  laboratori che operano nell'ambito di una disciplina
  scientifica comune ed organizza le attività di ricerca
  strategica di interesse nazionale.
     2.  Il dipartimento promuove la realizzazione di progetti
  di ricerca avanzata e ne propone l'affidamento ai laboratori
  afferenti o ad altre unità di ricerca con cui stabilisce
  rapporti di collaborazione.  Svolge, altresì, attività di
  aggiornamento dei ricercatori nell'ambito disciplinare
  stabilendo i rapporti ed i protocolli di intesa con
  istituzioni nazionali ed estere.  Favorisce la mobilità dei
  ricercatori tra i diversi laboratori dell'Ente ed altre
  istituzioni nazionali ed estere.  Regola l'utilizzo di
  attrezzature e di risorse di uso comune fra i diversi
  laboratori.
     3.  Il dipartimento propone le innovazioni di ricerca e
  promuove la creazione di gruppi di studio e di lavoro per
  esplorare comparti interessanti ma non sufficientemente
  sviluppati.  Attiva i rapporti di collaborazione con altre
  istituzioni scientifiche di livello universitario per la
  realizzazione di progetti comuni e per la formazione del
  personale.
     4.  Il dipartimento assume le opportune iniziative per
  verificare l'affidabilità e la qualità della produzione
  scientifica dei laboratori e dei ricercatori.
     5.  Il dipartimento è coordinato da un direttore di
  dipartimento, scelto tra esperti nazionali od internazionali
 
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  nell'ambito della specifica disciplina e nominato dal
  consiglio di amministrazione, su indicazione del comitato
  scientifico dell'Ente, sulla base della carriera scientifica e
  delle capacità di direzione.  Dura in carica quattro anni e può
  essere riconfermato.
     6.  Il direttore di dipartimento è responsabile
  dell'attuazione dei progetti e dei programmi e concerta l'uso
  delle risorse e del personale per il conseguimento degli
  obiettivi prefissati.  Rende conto, altresì, della produzione
  scientifica complessiva in relazione alle innovazioni ed
  all'avanzamento delle conoscenze del settore.
     7.  Presso ciascun dipartimento è costituito un comitato
  scientifico di dipartimento composto da:
         a)  il direttore di dipartimento, che lo
  presiede;
         b)  i direttori di laboratori afferenti;
         c)  tre esperti di chiara fama, nominati dal
  consiglio di amministrazione dell'Ente, su indicazione del
  comitato scientifico;
         d)  tre ricercatori eletti dai ricercatori
  stessi.
     8.  Il comitato scientifico di dipartimento è nominato dal
  consiglio di amministrazione dell'Ente.  Dura in carica quattro
  anni ed i componenti possono essere confermati.
     9.  Ai componenti esterni del comitato scientifico di
  dipartimento, competono emolumenti che sono definiti dal
  regolamento interno dell'Ente.
     10.  Il comitato scientifico di dipartimento provvede alla
  elaborazione dei piani e dei programmi del dipartimento, o
  esprime pareri sulle attività scientifiche dei laboratori e
  può intervenire sui diversi aspetti scientifici e tecnici che
  investono il dipartimento stesso.
     11.  Nella definizione dei programmi il comitato
  scientifico di dipartimento esprime pareri sull'affidamento
  dei progetti di ricerca ai diversi laboratori e sulle priorità
  degli obiettivi.  Il comitato scientifico di dipartimento
  esprime, altresì, il proprio parere sulla formulazione delle
 
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  proposte di riparto delle risorse del dipartimento fra i
  diversi laboratori afferenti.
     12.  I dipartimenti sono istituiti dal consiglio di
  amministrazione dell'Ente, su proposta del comitato
  scientifico, in relazione alle segmentazioni disciplinari e
  tenendo conto della distribuzione territoriale nazionale.
     13.  Ai fini di cui al comma 12, è previsto un numero
  massimo di dodici dipartimenti, che devono essere individuati
  nell'ambito delle seguenti discipline:
         a)  sistemi agrari e fisiologia applicata;
         b)  genetica e miglioramento genetico;
         c)  biotecnologie;
         d)  statistica ed informatica;
         e)  ecologia agraria;
         f)  produzioni zootecniche;
         g)  produzioni erbacee;
         h)  produzioni orto-floro-frutticole;
         i)  tecnologie e qualità dei prodotti;
         l)  difesa.
 
DATA=960509 FASCID=DDL13-247 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0247 TOTPAG=0029 TOTDOC=0037 NDOC=0021 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0019 RIGINIZ=012 PAGFIN=0021 RIGFIN=020 UPAG=NO PAGEIN=19 PAGEFIN=21 SORTRES= SORTDDL=024700 00 FASCIDC=13DDL0247 SORTNAV=0024700 000 00000 ZZDDLC247 NDOC0021 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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