| (Personale).
1. Per l'espletamento dei compiti dei laboratori, dei
dipartimenti e delle aree di ricerca, sono istituiti,
nell'ambito del Ministero delle risorse agricole, alimentari e
forestali, i seguenti ruoli:
a) dei ricercatori;
b) dei dirigenti tecnici ed amministrativi;
c) dei collaboratori tecnici;
d) dei collaboratori amministrativi;
e) degli ausiliari.
2. Al personale appartenente ai ruoli di cui al comma 1 si
applicano le disposizioni generali e particolari di stato
giuridico, di trattamento economico, di quiescenza e di
previdenza degli impiegati civili dello Stato. Il trattamento
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economico dei direttori di dipartimento, di area di ricerca e
di laboratorio è equiparato a quello dei professori ordinari
di ruolo dell'università.
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