| (Disposizioni concernenti gli enti locali
dissestati).
1. Per gli enti locali che hanno dichiarato il dissesto
entro il 31 dicembre 1993 e che abbiano ottenuto entro il 31
dicembre 1994 l'approvazione dal Ministro dell'interno
dell'ipotesi di bilancio riequilibrato, continuano ad
applicarsi le disposizioni previste dall'articolo 25 del
decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, e
dall'articolo 21 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n.
68, per quanto riguarda il personale eccedente rispetto ai
parametri fissati e compreso nelle graduatorie di cui allo
stesso articolo 21 del decreto-legge n. 8 del 1993.
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2. Per gli enti locali che hanno deliberato o
delibereranno lo stato di dissesto e per tutta la durata del
dissesto medesimo, non si applica la disposizione prevista
dall'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
503.
3. Il contributo una tantum per il rimborso del
trattamento economico del personale posto in mobilità, a
carico della quota di fondo perequativo appositamente
accantonato, previsto dall'articolo 15, comma 5, del decreto
del Presidente della Repubblica 24 agosto 1993, n. 378,
compete all'ente locale dissestato anche per il personale che
l'ente stesso intende riammettere in organico avvalendosi
della facoltà di cui all'articolo 25, comma 5, del
decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, e fino alla
data della riammissione stessa.
4. In deroga al comma 6 dell'articolo 15 del decreto del
Presidente della Repubblica 24 agosto 1993, n. 378, i fondi
occorrenti per la corresponsione del trattamento economico di
base annuo lordo spettante al personale degli enti locali in
stato di dissesto finanziario, posto in mobilità, sono
anticipati alla fine di ciascun anno e nella misura del 90 per
cento dal Ministero dell'interno, prima dell'emanazione del
provvedimento di mobilità da parte della Presidenza del
Consiglio dei Ministri ai sensi del comma 4 dell'articolo 21
del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68.
L'anticipazione è effettuata sulla base di apposita
certificazione firmata dal legale rappresentante
dell'amministrazione locale, dal segretario e, ove esista, dal
ragioniere. La relativa spesa è posta a carico della quota
accantonata del fondo ordinario ai sensi dell'articolo 35,
comma 6, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Il
Ministero dell'interno approva con decreto lo schema della
certificazione.
5. Le disposizioni del comma 4 si applicano agli enti
locali che hanno dichiarato il dissesto entro il 31 dicembre
1993 ed hanno ottenuto, entro il 31 dicembre 1994,
l'approvazione da parte del Ministro dell'interno,
dell'ipotesi di bilancio riequilibrato.
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