| (Contenuti e programmi).
1. L'Ente realizza la propria attività attraverso un
sistema di programmazione che tiene conto delle indicazioni e
delle scelte di politica agro-forestale ed alimentare dello
Stato nelle sue diverse articolazioni e delle indicazioni
comunitari, e se ed in quanto direttamente applicabili.
Ciascuna unità di ricerca deve elaborare un documento di
programmazione triennale indicando gli obiettivi da perseguire
e l'applicabilità e trasferibilità dei risultati
conseguibili.
2. Ciascun laboratorio, area di ricerca e dipartimento,
secondo le rispettive attribuzioni, deve strutturare i propri
obiettivi sulla base delle risorse assegnate e di quelle che
possono essere reperite con progetti-obiettivo. I programmi
annuali costituiscono i riferimenti operativi che
concretizzano le azioni di ricerca e devono essere predisposti
in funzione di obiettivi intermedi e, comunque, con caratteri
di organicità ed attuabilità.
3. L'Ente provvede ad articolare la propria programmazione
di ricerca in relazione ai diversi contenuti che attengono
alle specifiche discipline: ricerca di base di lungo periodo,
ricerca applicata di area e di settore, sviluppo tecnologico
ed innovazioni di processo.
4. La ricerca di lungo periodo e di base costituisce una
specifica attribuzione dell'Ente che deve essere finanziata
dallo Stato ed avere regolarità di impegni e garanzia di
stabilità nei confronti degli affidamenti.
5. La ricerca applicata e di area deve occupare uno
specifico spazio nella programmazione poliennale ed annuale e
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deve essere riferita alle specifiche zone e sottoposta a
costante verifica sulla sua applicabilità e sulla
trasferibilità dei risultati conseguiti.
6. I progetti-obiettivo di sviluppo tecnologico e delle
innovazioni direttamente applicabili possono essere oggetto di
accordo specifico con gli interessati, pubblici e privati,
definendo, contestualmente, il riparto degli oneri ed, in ogni
caso, devono avere la connotazione di pubblicità delle
acquisizioni e di fruizione collettiva degli eventuali
benefìci.
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