Banche dati professionali (ex 3270)
Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


4670
DDL0247-0024
Progetto di legge Camera n. 247 - testo presentato - (DDL13-247)
(suddiviso in 37 Unità Documento)
Unità Documento n.24 (che inizia a pag.22 dello stampato)
...C247. TESTIPDL
...C247.
...PROPOSTA DI LEGGE
Art. 18.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC247 ZZ13 ZZPD ZZPR
                 (Contenuti e programmi). 
     1.  L'Ente realizza la propria attività attraverso un
  sistema di programmazione che tiene conto delle indicazioni e
  delle scelte di politica agro-forestale ed alimentare dello
  Stato nelle sue diverse articolazioni e delle indicazioni
  comunitari, e se ed in quanto direttamente applicabili.
  Ciascuna unità di ricerca deve elaborare un documento di
  programmazione triennale indicando gli obiettivi da perseguire
  e l'applicabilità e trasferibilità dei risultati
  conseguibili.
     2.  Ciascun laboratorio, area di ricerca e dipartimento,
  secondo le rispettive attribuzioni, deve strutturare i propri
  obiettivi sulla base delle risorse assegnate e di quelle che
  possono essere reperite con progetti-obiettivo.  I programmi
  annuali costituiscono i riferimenti operativi che
  concretizzano le azioni di ricerca e devono essere predisposti
  in funzione di obiettivi intermedi e, comunque, con caratteri
  di organicità ed attuabilità.
     3.  L'Ente provvede ad articolare la propria programmazione
  di ricerca in relazione ai diversi contenuti che attengono
  alle specifiche discipline: ricerca di base di lungo periodo,
  ricerca applicata di area e di settore, sviluppo tecnologico
  ed innovazioni di processo.
     4.  La ricerca di lungo periodo e di base costituisce una
  specifica attribuzione dell'Ente che deve essere finanziata
  dallo Stato ed avere regolarità di impegni e garanzia di
  stabilità nei confronti degli affidamenti.
     5.  La ricerca applicata e di area deve occupare uno
  specifico spazio nella programmazione poliennale ed annuale e
 
                              Pag. 23
 
  deve essere riferita alle specifiche zone e sottoposta a
  costante verifica sulla sua applicabilità e sulla
  trasferibilità dei risultati conseguiti.
     6.  I progetti-obiettivo di sviluppo tecnologico e delle
  innovazioni direttamente applicabili possono essere oggetto di
  accordo specifico con gli interessati, pubblici e privati,
  definendo, contestualmente, il riparto degli oneri ed, in ogni
  caso, devono avere la connotazione di pubblicità delle
  acquisizioni e di fruizione collettiva degli eventuali
  benefìci.
 
DATA=960509 FASCID=DDL13-247 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0247 TOTPAG=0029 TOTDOC=0037 NDOC=0024 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0022 RIGINIZ=007 PAGFIN=0023 RIGFIN=011 UPAG=NO PAGEIN=22 PAGEFIN=23 SORTRES= SORTDDL=024700 00 FASCIDC=13DDL0247 SORTNAV=0024700 000 00000 ZZDDLC247 NDOC0024 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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