| (Valorizzazione dei risultati).
1. I risultati conseguiti nell'ambito della specifica
attività di ricerca sono di proprietà dell'Ente. Il direttore
generale istituisce uno specifico ufficio per il deposito dei
brevetti per la tutela dei diritti e per lo sfruttamento
economico-commerciale degli stessi. Il regolamento interno
provvede a definire i rapporti con eventuali terzi che
concorrano all'individuazione di novità da tutelare mediante
brevetti, così come sviluppati nei progetti-obiettivo e nei
rapporti di collaborazione scientifica con altre istituzioni
pubbliche e private.
2. Eventuali proventi economici derivanti dallo
sfruttamento commerciale dei risultati della ricerca
costituiscono risorse per il finanziamento dell'Ente e devono
essere ripartiti con criteri proporzionali definiti dal
regolamento interno fra i laboratori, le aree di ricerca ed i
dipartimenti interessati, tenendo conto degli apporti
specifici.
3. Il direttore generale istituisce uno specifico ufficio,
anche con articolazioni territoriali, al fine di favorire il
trasferimento delle conoscenze e delle innovazioni prodotte
dal sistema della ricerca e della sperimentazione agraria.
Tale ufficio adotta le opportune iniziative di raccordo con le
realtà locali ed, in particolare, con i servizi di sviluppo e
di divulgazione agricola.
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