| (Verifiche).
1. Con periodicità triennale si provvede alla valutazione
della produttività scientifica e della qualità delle attività
delle unità di ricerca e dei singoli ricercatori dell'Ente.
2. Una commissione nominata dal consiglio di
amministrazione dell'Ente, su indicazione del Comitato
scientifico, provvede a valutare:
a) la produzione scientifica di ciascun
ricercatore sia in funzione dei contenuti sia in relazione al
grado di integrazione rispetto ai settori di operatività;
b) l'adeguatezza dei programmi di ricerca e dei
conseguenti risultati ottenuti dalle singole unità, anche in
funzione delle diverse situazioni strutturali;
c) le capacità scientifiche di ciascun direttore
in termini di orientamento dei programmi in funzione
dell'evoluzione del quadro conoscitivo generale.
3. Le risultanze delle valutazioni di cui al comma 2
costituiscono elementi di giudizio fondamentali per i rinnovi
di incarichi e per la progressione della carriera dei soggetti
interessati.
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