| (Finanziamenti).
1. L'Ente realizza i propri fini:
a) con le rendite del proprio patrimonio;
b) con i proventi di brevetti e novità;
c) con il contributo ordinario del Ministero delle
risorse agricole, alimentari e forestali;
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d) con eventuali contributi delle regioni e delle
province autonome;
e) con il finanziamento di specifici
progetti-obiettivo;
f) con altre eventuali entrate.
2. Il bilancio dell'Ente è articolato per area di ricerca
e per dipartimento e, nell'ambito di questi, per ogni singolo
laboratorio.
3. I fondi ordinari di ricerca e di sperimentazione
dell'Ente, ripartiti secondo le procedure di cui alla presente
legge, sono assegnati ai dipartimenti ed alle aree di
ricerca.
4. Le aree di ricerca ed i dipartimenti espletano la
propria attività con:
a) fondi iscritti nell'apposito capitolo di
bilancio dell'Ente;
b) fondi derivanti dall'espletamento di
progetti;
c) fondi derivanti da rapporti di collaborazione
continuativa od occasionale con le regioni e con le province
autonome interessate;
d) altre eventuali entrate per la fornitura di
servizi e per la vendita di prodotti.
5. Le aree di ricerca ed i dipartimenti provvedono a
ripartire i fondi ordinari fra i laboratori e ad assegnare a
questi le risorse provenienti dalle attività di ricerca in
esecuzione di specifici progetti.
6. I direttori di dipartimento, di area di ricerca e di
laboratorio procedono agli impegni di spesa ed ai relativi
pagamenti nell'ambito dei fondi assegnati alla specifica
unità. Tali direttori assumono il ruolo di funzionari delegati
per la gestione della spesa e di ogni necessità per la
gestione del bilancio approvato dal consiglio di
amministrazione dell'Ente.
7. Le variazioni di bilancio che non comportano incrementi
della spesa o che comunque sono compensate da equivalenti
entrate sono effettuate dai direttori di cui al comma 6 su
parere dei rispettivi comitati scientifici. Tali variazioni
sono comunicate al consiglio di amministrazione dell'Ente, per
la necessaria ratifica.
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