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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


4674
DDL0247-0028
Progetto di legge Camera n. 247 - testo presentato - (DDL13-247)
(suddiviso in 37 Unità Documento)
Unità Documento n.28 (che inizia a pag.24 dello stampato)
...C247. TESTIPDL
...C247.
...PROPOSTA DI LEGGE
Art. 21.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC247 ZZ13 ZZPD ZZPR
                       (Finanziamenti).
     1.  L'Ente realizza i propri fini:
         a)  con le rendite del proprio patrimonio;
         b)  con i proventi di brevetti e novità;
         c)  con il contributo ordinario del Ministero delle
  risorse agricole, alimentari e forestali;
 
                              Pag. 25
 
         d)  con eventuali contributi delle regioni e delle
  province autonome;
         e)  con il finanziamento di specifici
  progetti-obiettivo;
         f)  con altre eventuali entrate.
     2.  Il bilancio dell'Ente è articolato per area di ricerca
  e per dipartimento e, nell'ambito di questi, per ogni singolo
  laboratorio.
     3.  I fondi ordinari di ricerca e di sperimentazione
  dell'Ente, ripartiti secondo le procedure di cui alla presente
  legge, sono assegnati ai dipartimenti ed alle aree di
  ricerca.
     4.  Le aree di ricerca ed i dipartimenti espletano la
  propria attività con:
         a)  fondi iscritti nell'apposito capitolo di
  bilancio dell'Ente;
         b)  fondi derivanti dall'espletamento di
  progetti;
         c)  fondi derivanti da rapporti di collaborazione
  continuativa od occasionale con le regioni e con le province
  autonome interessate;
         d)  altre eventuali entrate per la fornitura di
  servizi e per la vendita di prodotti.
     5.  Le aree di ricerca ed i dipartimenti provvedono a
  ripartire i fondi ordinari fra i laboratori e ad assegnare a
  questi le risorse provenienti dalle attività di ricerca in
  esecuzione di specifici progetti.
     6.  I direttori di dipartimento, di area di ricerca e di
  laboratorio procedono agli impegni di spesa ed ai relativi
  pagamenti nell'ambito dei fondi assegnati alla specifica
  unità.  Tali direttori assumono il ruolo di funzionari delegati
  per la gestione della spesa e di ogni necessità per la
  gestione del bilancio approvato dal consiglio di
  amministrazione dell'Ente.
     7.  Le variazioni di bilancio che non comportano incrementi
  della spesa o che comunque sono compensate da equivalenti
  entrate sono effettuate dai direttori di cui al comma 6 su
  parere dei rispettivi comitati scientifici.  Tali variazioni
  sono comunicate al consiglio di amministrazione dell'Ente, per
  la necessaria ratifica.
 
DATA=960509 FASCID=DDL13-247 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0247 TOTPAG=0029 TOTDOC=0037 NDOC=0028 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= FPD PAGINIZ=0024 RIGINIZ=025 PAGFIN=0025 RIGFIN=041 UPAG=NO PAGEIN=24 PAGEFIN=25 SORTRES= SORTDDL=024700 00 FASCIDC=13DDL0247 SORTNAV=0024700 000 00000 ZZDDLC247 NDOC0028 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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