| (Risorse finanziarie).
1. L'Ente deve avere certezza di risorse finanziarie in
rapporto alla dimensione economica del settore primario con
una progressione tale da renderle comparabili alla situazione
degli altri Stati membri dell'Unione europea.
2. Il bilancio dell'Ente deve contenere un chiaro impegno
per un equilibrio sostanziale fra le risorse assegnate a
ciascun dipartimento ed a ciascuna area di ricerca e
laboratorio al fine di assecondare lo sviluppo dei settori a
maggiore contenuto di innovazione e per un equilibrio
territoriale delle unità di ricerca.
3. Il contributo ordinario dell'Ente deve essere ripartito
per il 50 per cento fra le aree di ricerca ed il restante 50
per cento fra i dipartimenti. Fra i dipartimenti e le aree di
ricerca le differenze di riparto non devono, comunque,
superare il 20 per cento dei contributi ordinari. Parimenti,
non può essere superata tale differenza nel riparto dei fondi
ordinari fra i laboratori.
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