| (Fase transitoria).
1. Entro venti giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, il Ministro delle risorse agricole,
alimentari e forestali nomina una commissione per la gestione
della fase transitoria dell'attuazione delle disposizioni di
cui alla medesima legge.
2. La commissione è composta dal direttore generale della
produzione agricola o da un suo delegato che la presiede, da
uno scienziato di chiara fama, da quattro direttori di
istituto, da due direttori di sezione, da uno sperimentatore,
da tre rappresentanti delle regioni e delle province autonome
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e da un funzionario amministrativo del Ministero delle risorse
agricole, alimentari e forestali, con funzioni di
segretario.
3. La commissione ha sede presso il Ministero delle
risorse agricole, alimentari e forestali.
4. La commissione, previo esame della situazione
dell'Ente, elabora una proposta per la struttrazione dell'Ente
stesso, sulla base dei princìpi di cui alla presente legge. In
particolare, provvede alla;
a) ricognizione dei diversi istituti e sezioni
operative di sperimentazione in funzione di una loro
riclassificazione ai sensi delle disposizioni della presente
legge;
b) definizione delle aree di ricerca e dei
dipartimenti, con individuazione delle rispettive
localizzazioni e specificità;
c) inquadramento delle attuali sezioni ed istituti
nell'ambito dei dipartimenti e delle aree di ricerca;
d) soppressione o ristrutturazione delle unità
esistenti e proposte per nuove istituzioni di laboratori;
e) proposta, sulla base degli attuali organici e
dei relativi profili professionali degli istituti di ricerca e
sperimentazione agraria (IRSA) di cui al regio decreto 20
maggio 1941, n. 489, del nuovo organico dell'Ente, articolato
per dipartimenti, aree di ricerca e laboratori;
f) proposta di uno schema di bilancio, in coerenza
con le finalità della presente legge;
g) proposta di uno schema della struttura
amministrativa e finanziaria dell'Ente.
5. La commissione deve ultimare i propri lavori e
trasmettere al consiglio di amministrazione dell'Ente i
documenti di cui al comma 3 entro sei mesi dal suo
insediamento.
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