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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


4677
DDL0247-0031
Progetto di legge Camera n. 247 - testo presentato - (DDL13-247)
(suddiviso in 37 Unità Documento)
Unità Documento n.31 (che inizia a pag.26 dello stampato)
...C247. TESTIPDL
...C247.
...PROPOSTA DI LEGGE
Art. 23.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC247 ZZ13 ZZPD ZZPR
                     (Fase transitoria).
     1.  Entro venti giorni dalla data di entrata in vigore
  della presente legge, il Ministro delle risorse agricole,
  alimentari e forestali nomina una commissione per la gestione
  della fase transitoria dell'attuazione delle disposizioni di
  cui alla medesima legge.
     2.  La commissione è composta dal direttore generale della
  produzione agricola o da un suo delegato che la presiede, da
  uno scienziato di chiara fama, da quattro direttori di
  istituto, da due direttori di sezione, da uno sperimentatore,
  da tre rappresentanti delle regioni e delle province autonome
 
                              Pag. 27
 
  e da un funzionario amministrativo del Ministero delle risorse
  agricole, alimentari e forestali, con funzioni di
  segretario.
     3.  La commissione ha sede presso il Ministero delle
  risorse agricole, alimentari e forestali.
     4.  La commissione, previo esame della situazione
  dell'Ente, elabora una proposta per la struttrazione dell'Ente
  stesso, sulla base dei princìpi di cui alla presente legge.  In
  particolare, provvede alla;
         a)  ricognizione dei diversi istituti e sezioni
  operative di sperimentazione in funzione di una loro
  riclassificazione ai sensi delle disposizioni della presente
  legge;
         b)  definizione delle aree di ricerca e dei
  dipartimenti, con individuazione delle rispettive
  localizzazioni e specificità;
         c)  inquadramento delle attuali sezioni ed istituti
  nell'ambito dei dipartimenti e delle aree di ricerca;
         d)  soppressione o ristrutturazione delle unità
  esistenti e proposte per nuove istituzioni di laboratori;
         e)  proposta, sulla base degli attuali organici e
  dei relativi profili professionali degli istituti di ricerca e
  sperimentazione agraria (IRSA) di cui al regio decreto 20
  maggio 1941, n.  489, del nuovo organico dell'Ente, articolato
  per dipartimenti, aree di ricerca e laboratori;
         f)  proposta di uno schema di bilancio, in coerenza
  con le finalità della presente legge;
         g)  proposta di uno schema della struttura
  amministrativa e finanziaria dell'Ente.
     5.  La commissione deve ultimare i propri lavori e
  trasmettere al consiglio di amministrazione dell'Ente i
  documenti di cui al comma 3 entro sei mesi dal suo
  insediamento.
 
DATA=960509 FASCID=DDL13-247 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0247 TOTPAG=0029 TOTDOC=0037 NDOC=0031 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0026 RIGINIZ=023 PAGFIN=0027 RIGFIN=034 UPAG=NO PAGEIN=26 PAGEFIN=27 SORTRES= SORTDDL=024700 00 FASCIDC=13DDL0247 SORTNAV=0024700 000 00000 ZZDDLC247 NDOC0031 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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