| (Personale).
1. Entro sei mesi dalla conclusione dei lavori della
commissione di cui all'articolo 23, il consiglio di
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amministrazione dell'Ente adotta i provvedimenti necessari per
l'assegnazione del personale dei ruoli della ricerca e
sperimentazione del Ministero delle risorse agricole,
alimentari e forestali, in servizio presso gli IRSA, anche in
sovrannumero, nei corrispondenti posti disponibili presso
l'Ente.
2. Il personale degli attuali IRSA può esercitare, prima
dell'assegnazione, ai sensi del comma 1, il diritto
dell'opzione per i ruoli del personale statale del Ministero
delle risorse agricole, alimentari e forestali, in tale caso
tale personale è assoggettato alla mobilità prevista dalla
normativa vigente in materia. Possono essere realizzati
accordi per il trasferimento od il comando di personale presso
le regioni e le province autonome.
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