| (Direttori di dipartimento e di aree
di ricerca).
1. Entro trenta giorni dalla istituzione dei dipartimenti
e delle aree di ricerca di cui alla presente legge, il
consiglio di amministrazione dell'Ente provvede alla nomina
dei rispettivi direttori. In sede di prima applicazione della
presente legge i direttori di dipartimento e di aree di
ricerca sono preferenzialmente individuati fra i direttori di
istituto degli IRSA, sulla base di oggettivi elementi di
valutazione, accertati tramite selezione pubblica per titoli,
tenendo conto delle attribuzioni alle rispettive unità di
ricerca. All'uopo il Consiglio di Amministrazione dell'Ente
nomina una Commissione di valutazione.
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