| (Disposizioni relative alle procedure di mobilità).
1. L'articolo 16- bis del decreto-legge 18 gennaio
1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
marzo 1993, n. 68, è sostituito dal seguente:
"Art. 16- bis. - (Disposizioni in materia di
assunzioni e mobilità negli enti locali). 1. Per
gli enti locali che hanno dichiarato il
dissesto entro il 31 dicembre 1993 e che abbiano ottenuto
entro il 31 dicembre 1994 l'approvazione del Ministro
dell'interno dell'ipotesi di bilancio riequilibrato e per
quelli che dal 1^ gennaio 1994 abbiano dichiarato o
dichiareranno il dissesto ai sensi dell'articolo 25 del
decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, e
dell'articolo 21 del presente decreto, le procedure di
mobilità del personale eccedente rispetto ai parametri fissati
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in sede di rideterminazione della pianta organica, vengono
espletate prioritariamente nell'ambito della regione di
appartenenza dell'ente interessato.
2. Esclusivamente al fine di consentire
l'assegnazione del personale di cui al comma 1, gli enti
locali della regione nella quale si trovino enti che hanno
deliberato il dissesto danno comunicazione dei posti vacanti,
di cui intendono assicurare la copertura, alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri-Dipartimento della funzione pubblica.
Entro sessanta giorni dal ricevimento della predetta
comunicazione, il Dipartimento della funzione pubblica
trasmette all'ente locale l'elenco nominativo del personale da
trasferire mediante la procedura di mobilità d'ufficio. In
mancanza di tale trasmissione, nel predetto termine, l'ente
locale può avviare le procedure di assunzione".
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