| (Direttori di laboratorio).
1. Entro sessanta giorni dalla individuazione della
struttura organizzativa dell'Ente e dall'istituzione dei
laboratori ai sensi della presente legge, il consiglio di
amministrazione dell'Ente, provvede alla nomina dei direttori
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di laboratorio fra gli aventi titolo, confermando, ove
sussistono le condizioni, gli attuali direttori di sezione o
di istituto degli IRSA.
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