| Onorevoli Colleghi! - Con una recente sentenza la Corte
costituzionale ha sancito la incompatibilità a partecipare
alla fase del giudizio per il giudice che, nello stesso
procedimento e nei confronti dello stesso imputato, abbia
deciso in ordine ad una misura cautelare personale, in sede di
riesame o di appello.
Questa decisione, ineccepibile nel merito, comporterà
gravi difficoltà sul piano organizzativo, in numerosi uffici
giudiziari.
Come è noto, il giudizio di riesame sulle misure cautelari
(personali e reali) è attribuito al tribunale del capoluogo
della provincia nella quale ha sede l'ufficio giudiziario che
ha emesso la misura. In Italia vi sono numerosi tribunali con
sede nel capoluogo di provincia con un organico pari o
inferiore a dieci unità. Se a ciò si aggiunge che in molti
uffici giudiziari, in particolare nel meridione, le presenze
effettive sono costantemente al di sotto della previsione in
organico, risulta evidente che in molte di queste sedi, se non
in tutte, effetto della sentenza della Corte potrebbe essere
la impossibilità di celebrare la gran parte dei
dibattimenti.
Da tempo il Consiglio superiore della magistratura e la
Associazione nazionale magistrati hanno indicato come
necessaria e urgente una revisione delle circoscrizioni
giudiziarie, con la eliminazione dei tribunali di piccole
dimensioni e la creazione di uffici giudiziari medio-grandi
omogeneamente distribuiti sul territorio nazionale. Questa
riforma, pensata per rendere più razionale ed efficiente la
distribuzione delle risorse, diventa ora, dopo la sentenza
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della Corte costituzionale, una scelta obbligata.
Una revisione delle circoscrizioni giudiziarie può essere
realizzata in tempi anche brevissimi, ma la situazione
creatasi dopo la sentenza della Corte impone anche di trovare
soluzioni immediate.
La soluzione che qui si propone è quella di trasferire la
competenza per il giudizio di riesame e di appello per le
misure cautelari personali al tribunale del distretto. Questa
soluzione appare preferibile ad altre pure prospettate in
quanto risolve i problemi dell'emergenza senza alterare in
alcun modo il sistema cautelare attualmente vigente.
Legiferare sull'onda dell'emergenza, infatti, di regola non
consente di trovare soluzioni sufficientemente meditate, ed è
buona norma, in questi casi, evitare di introdurre modifiche
che incidono sul sistema normativo vigente.
E' ovvio che la modifica proposta non potrà risolvere le
situazioni di incompatibilità createsi prima della sentenza
della Corte.
Per tali situazioni si prevede l'inserimento di una norma
che consente la lettura dei verbali delle prove già assunte.
La previsione è però estesa a tutti i casi di sostituzione del
giudice e non solo al caso - invero piuttosto raro -
dell'astensione o ricusazione dopo l'apertura del
dibattimento. Invero, negli ultimi anni il codice di procedura
penale ha subito modifiche rilevanti rispetto all'assetto
originario. In particolare sono state inserite in più punti
deroghe ai principi della formazione in contraddittorio della
prova e ai principi di oralità e immediatezza. Nella
situazione attuale, appare pertanto irrazionale la possibilità
di utilizzazione (articolo 238 del codice di procedura penale)
dei verbali di prove raccolte in altri procedimenti - quindi
non solo davanti ad un giudice diverso, ma con la
partecipazione di soggetti diversi - mentre è esclusa la
possibilità di utilizzazione delle prove raccolte nello stesso
procedimento in caso di sostituzione del giudice. Vi è dunque
una norma che consente di derogare non solo all'oralità, ma
anche al contraddittorio, mentre in altri casi non sono
ammesse deroghe all'oralità, pur nel rispetto del
contraddittorio.
In attesa di un intervento di integrale e razionale
revisione del sistema di formazione della prova nel processo
penale, ormai non più dilazionabile, non sembra incoerente
l'inserimento di una deroga al principio di oralità di fronte
alla situazione di emergenza creata dalla sentenza della Corte
costituzionale.
Una soluzione di emergenza non potrà, però, mai essere
pienamente soddisfacente.
Da un lato, infatti, sarà necessario, come si è detto, una
revisione integrale del sistema di formazione delle prove.
Dall'altro, appare chiaro che la modifica proposta
determinerà un aggravamento della situazione di tribunali con
sede nel capoluogo del distretto, alcuni dei quali (ad esempio
Palermo e Napoli) già si trovano in gravi difficoltà. In
considerazione di ciò si è previsto il trasferimento al
tribunale del capoluogo del distretto della competenza in sede
di riesame e di appello solo delle misure cautelari personali
e non di quelle reali (per le quali non è applicabile la
pronuncia della Corte). La competenza per il riesame e
l'appello sulle misure cautelari reali rimarrebbe quindi al
tribunale con sede nel capoluogo della provincia (articolo 324
del codice di procedura penale). Nell'immediato l'aumento del
carico di lavoro per i tribunali con sede nel distretto dovrà
essere fronteggiato con gli strumenti amministrativi di
competenza del Consiglio superiore della magistratura e del
Ministro di grazia e giustizia, mentre una soluzione
definitiva potrà venire solo dalla auspicata revisione delle
circoscrizioni giudiziarie.
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