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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


4685
DDL0248-0002
Progetto di legge Camera n. 248 - testo presentato - (DDL13-248)
(suddiviso in 4 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C248. TESTIPDL
...C248.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC248 ZZ13 ZZRL ZZPR
    Onorevoli Colleghi! - Con una recente sentenza la Corte
  costituzionale ha sancito la incompatibilità a partecipare
  alla fase del giudizio per il giudice che, nello stesso
  procedimento e nei confronti dello stesso imputato, abbia
  deciso in ordine ad una misura cautelare personale, in sede di
  riesame o di appello.
     Questa decisione, ineccepibile nel merito, comporterà
  gravi difficoltà sul piano organizzativo, in numerosi uffici
  giudiziari.
     Come è noto, il giudizio di riesame sulle misure cautelari
  (personali e reali) è attribuito al tribunale del capoluogo
  della provincia nella quale ha sede l'ufficio giudiziario che
  ha emesso la misura.  In Italia vi sono numerosi tribunali con
  sede nel capoluogo di provincia con un organico pari o
  inferiore a dieci unità.  Se a ciò si aggiunge che in molti
  uffici giudiziari, in particolare nel meridione, le presenze
  effettive sono costantemente al di sotto della previsione in
  organico, risulta evidente che in molte di queste sedi, se non
  in tutte, effetto della sentenza della Corte potrebbe essere
  la impossibilità di celebrare la gran parte dei
  dibattimenti.
     Da tempo il Consiglio superiore della magistratura e la
  Associazione nazionale magistrati hanno indicato come
  necessaria e urgente una revisione delle circoscrizioni
  giudiziarie, con la eliminazione dei tribunali di piccole
  dimensioni e la creazione di uffici giudiziari medio-grandi
  omogeneamente distribuiti sul territorio nazionale.  Questa
  riforma, pensata per rendere più razionale ed efficiente la
  distribuzione delle risorse, diventa ora, dopo la sentenza
 
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  della Corte costituzionale, una scelta obbligata.
     Una revisione delle circoscrizioni giudiziarie può essere
  realizzata in tempi anche brevissimi, ma la situazione
  creatasi dopo la sentenza della Corte impone anche di trovare
  soluzioni immediate.
     La soluzione che qui si propone è quella di trasferire la
  competenza per il giudizio di riesame e di appello per le
  misure cautelari personali al tribunale del distretto.  Questa
  soluzione appare preferibile ad altre pure prospettate in
  quanto risolve i problemi dell'emergenza senza alterare in
  alcun modo il sistema cautelare attualmente vigente.
  Legiferare sull'onda dell'emergenza, infatti, di regola non
  consente di trovare soluzioni sufficientemente meditate, ed è
  buona norma, in questi casi, evitare di introdurre modifiche
  che incidono sul sistema normativo vigente.
     E' ovvio che la modifica proposta non potrà risolvere le
  situazioni di incompatibilità createsi prima della sentenza
  della Corte.
     Per tali situazioni si prevede l'inserimento di una norma
  che consente la lettura dei verbali delle prove già assunte.
  La previsione è però estesa a tutti i casi di sostituzione del
  giudice e non solo al caso - invero piuttosto raro -
  dell'astensione o ricusazione dopo l'apertura del
  dibattimento.  Invero, negli ultimi anni il codice di procedura
  penale ha subito modifiche rilevanti rispetto all'assetto
  originario.  In particolare sono state inserite in più punti
  deroghe ai principi della formazione in contraddittorio della
  prova e ai principi di oralità e immediatezza.  Nella
  situazione attuale, appare pertanto irrazionale la possibilità
  di utilizzazione (articolo 238 del codice di procedura penale)
  dei verbali di prove raccolte in altri procedimenti - quindi
  non solo davanti ad un giudice diverso, ma con la
  partecipazione di soggetti diversi - mentre è esclusa la
  possibilità di utilizzazione delle prove raccolte nello stesso
  procedimento in caso di sostituzione del giudice.  Vi è dunque
  una norma che consente di derogare non solo all'oralità, ma
  anche al contraddittorio, mentre in altri casi non sono
  ammesse deroghe all'oralità, pur nel rispetto del
  contraddittorio.
     In attesa di un intervento di integrale e razionale
  revisione del sistema di formazione della prova nel processo
  penale, ormai non più dilazionabile, non sembra incoerente
  l'inserimento di una deroga al principio di oralità di fronte
  alla situazione di emergenza creata dalla sentenza della Corte
  costituzionale.
     Una soluzione di emergenza non potrà, però, mai essere
  pienamente soddisfacente.
     Da un lato, infatti, sarà necessario, come si è detto, una
  revisione integrale del sistema di formazione delle prove.
     Dall'altro, appare chiaro che la modifica proposta
  determinerà un aggravamento della situazione di tribunali con
  sede nel capoluogo del distretto, alcuni dei quali (ad esempio
  Palermo e Napoli) già si trovano in gravi difficoltà.  In
  considerazione di ciò si è previsto il trasferimento al
  tribunale del capoluogo del distretto della competenza in sede
  di riesame e di appello solo delle misure cautelari personali
  e non di quelle reali (per le quali non è applicabile la
  pronuncia della Corte).  La competenza per il riesame e
  l'appello sulle misure cautelari reali rimarrebbe quindi al
  tribunale con sede nel capoluogo della provincia (articolo 324
  del codice di procedura penale).  Nell'immediato l'aumento del
  carico di lavoro per i tribunali con sede nel distretto dovrà
  essere fronteggiato con gli strumenti amministrativi di
  competenza del Consiglio superiore della magistratura e del
  Ministro di grazia e giustizia, mentre una soluzione
  definitiva potrà venire solo dalla auspicata revisione delle
  circoscrizioni giudiziarie.
 
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