| 1. Dopo l'articolo 511- bis del codice di procedura
penale, è inserito il seguente:
"Art. 511- ter. - (Lettura dei verbali di prova in
caso di sostituzione del giudice). 1. Se, dopo la
dichiarazione di apertura del dibattimento, si verifica, per
qualsiasi causa, una sostituzione di uno o di tutti i
componenti del collegio, il giudice dispone che sia data
lettura dei verbali delle prove già assunte. Se si tratta di
verbali di dichiarazioni il giudice, anche d'ufficio, dispone
l'esame della persona che le ha rese, solo se lo ritiene
assolutamente necessario".
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