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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


4689
DDL0249-0002
Progetto di legge Camera n. 249 - testo presentato - (DDL13-249)
(suddiviso in 12 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C249. TESTIPDL
...C249.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC249 ZZ13 ZZRL ZZPR
     Onorevoli Colleghi! - Il settore della nautica da
  diporto riveste in Italia una particolare rilevanza economica
  e sociale, seppure non risulta altrettanto diffusa la cultura
  e la coscienza marinaresca tra gli utenti del mare.  Infatti,
  nonostante gli oltre 3.000 chilometri di coste e la rilevanza
  storica ed economica di alcune realtà marinare locali, manca
  quella diffusione di massa della conoscenza e sensibilità
  marinaresca che invece caratterizza, ad esempio, altre nazioni
  europee, che pure hanno condizioni climatiche ed ambientali
  non altrettanto favorevoli.
     Nonostante tale carenza culturale, dovuta anche ad una
  impostazione ormai in parte superata, che individuava la
  nautica da diporto come fenomeno rivolto ad una ristretta
  élite,  il numero delle imbarcazioni in navigazione lungo
  le nostre coste è andato costantemente aumentando, con un
  ritmo di crescita delle nuove unità dell'ordine di 15.000
  esemplari fino ai primi anni '90, con una netta flessione
  registrata nel corso del '93 e '94 con solo 8.000 mezzi.
     Tali incrementi, registratisi in particolare nelle fasce
  delle piccole e medie imbarcazioni, hanno comportato una
  consistente presenza di imbarcazioni, in gran parte a motore,
  durante la stagione balneare, concentrate in prossimità delle
  località balneari.
     Tale fenomeno di concentrazione, unito ad una non adeguata
  diffusione della conoscenza dell'ambiente marino e delle
 
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  tecniche di navigazione, ha comportato, e maggiormente rischia
  di comportare nel futuro, se non si prevederanno nuovi
  interventi regolamentari, una situazione di indesiderabile
  pericolosità per i milioni di bagnanti che si affollano sulle
  nostre coste e per gli stessi conducenti di imbarcazioni.
     E' cosa purtroppo nota la frequente imperizia e la totale
  ignoranza delle più elementari norme comportamentali dei
  cosiddetti marinai della domenica, le cui "gesta" impegnano in
  un'opera di prevenzione e soccorso, mai sufficientemente
  riconosciuta, le forze preposte alla tutela della sicurezza e
  alla vigilanza in mare, prime fra tutte le capitanerie di
  porto, spesso chiamate ad intervenire per incidenti o
  situazioni di rischio originate dall'imprevidenza di chi
  affronta il mare senza aver preventivamente acquisito quegli
  elementi indispensabili di conoscenza dell'ambiente marino,
  delle imbarcazioni, e delle norme che regolano la nautica da
  diporto.
     A complicare una situazione non certo lusinghiera, sono
  intervenuti nel corso dell'ultimo anno alcuni provvedimenti,
  aventi forza di legge, che hanno più volte modificato il
  limite massimo delle potenze dei motori ammessi alla guida
  senza patente, cioè senza alcuna forma di preparazione
  specifica e di verifica delle effettive capacità di conduzione
  di imbarcazione.
     Al termine dell'altalena delle potenze, gli originari 25
  CV, previsti dalla legge 6 marzo 1976, n. 51, sono stati
  portati addirittura a 75 e successivamente ridotti a 40,8,
  creando grande disorientamento sia tra proprietari di
  imbarcazioni a motore che tra gli stessi operatori del
  settore, che in mancanza di un quadro normativo certo hanno
  dovuto più volte modificare le loro strategie commerciali, con
  conseguenze particolarmente negative per le attività
  nautiche.
     L'unico dato certo che è emerso da tale complessa vicenda
  normativa, è che sicuramente, oltre alla potenza dei motori
  guidabili senza patente e quindi delle prestazioni dotate di
  tali motorizzazioni, aumenterà la platea dei conducenti i
  mezzi nautici a motore, che si accingerà ad affrontare il mare
  senza essere preventivamente chiamati ad apprendere le
  indispensabili conoscenze marinare, né tantomeno a doverne
  dimostrare l'acquisizione.
     A nostro avviso, tale situazione non fa che peggiorare le
  condizioni della sicurezza lungo le nostre coste e risulta,
  peraltro, in netta controtendenza rispetto agli orientamenti e
  agli obiettivi indicati con il nuovo codice della strada, per
  quanto concerne l'acquisizione dei titoli di guida dei mezzi
  stradali e con le linee di tendenza che sembrano emergere in
  sede comunitaria, in materia di regolamentazione delle
  attività nautiche e di salvaguardia della sicurezza lungo le
  coste e a quanto già in atto in altre nazioni europee.
     Obiettivo della presente proposta di legge è pertanto
  quello di avviare un percorso di nuova regolamentazione delle
  attività nautiche, che veda al centro la tutela e la
  salvaguardia della sicurezza in mare e contestualmente
  favorisca la diffusione della cultura marinara, presso il
  grande pubblico, fattore che rappresenta il presupposto
  indispensabile per un reale e sano sviluppo della nautica da
  diporto.
     Il dispositivo che si propone con la presente proposta di
  legge prevede, pertanto, l'introduzione nel nostro
  ordinamento, così come già esistente per esempio in Francia,
  di un titolo di abilitazione alla guida di mezzi nautici a
  motore, di piccola e media potenza, sulla base di programmi
  semplicati ma esaurienti che consenta la guida dei suddetti
  mezzi in particolari condizioni di sicurezza.
     Il Capo I della presente proposta di legge dispone quindi
  l'obbligo dell'acquisizione, tramite il superamento di
  un'apposita prova di esame, del certificato di abilitazione
  per natanti da diporto, dotati di motorizzazioni comprese tra
  i 10 e 40,8 CV, individuando le rispettive cilindrate
  corrispondenti alle varie tipologie di combustione dei motori.
  Viene altresì prevista l'individuazione e la definizione,
  tramite apposito decreto ministeriale, delle modalità di
  svolgimento degli esami e dei programmi, oggetto delle prove
  d'esame, i cui argomenti dovranno comunque riguardare arte
 
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  marinaresca relativa a manovre di ormeggio e disormeggio in
  porto, nodi utili in tali circostanze, interventi in
  situazioni di emergenza; lettura ed interpretazione dei
  simboli della carta nautica; conoscenza, manutenzione ed
  impiego delle dotazioni di sicurezza; comportamento in specchi
  d'acqua dove si pratichino sport acquatici; interventi in caso
  di piccole avarie allo scafo e al motore.
     L'altro fondamentale capitolo relativo alla sicurezza
  della navigazione da diporto e alla diffusione e divulgazione
  della cultura marinaresca, riguarda la necessità di prevedere
  una disciplina dell'esercizio delle attività della scuole
  nautiche.
     Con l'articolo 3 si provvede alla individuazione della
  definizione di scuola nautica per i centri preposti alla
  educazione marinaresca e alla istruzione e formazione degli
  aspiranti al conseguimento dei titoli di abilitazione previsti
  dalla legge.
     L'articolo 4 prevede il regime autorizzatorio, per lo
  svolgimento di tali attività, individuando i requisiti
  anagrafici, finanziari e morali richiesti ai titolari delle
  aziende o soggetti giuridici.  E' previsto altresì che il
  rilascio delle suddette autorizzazioni e la relativa vigilanza
  sia esercitata dal Ministro dei trasporti e della navigazione,
  tramite l'amministrazione marittima e quella della
  motorizzazione civile per le acque interne, in relazione alle
  rispettive competenze, così come si dispone che il Ministro
  dei trasporti e della navigazione provveda alla programmazione
  della distribuzione territoriale delle suddette
  autorizzazioni, nonché alla individuazione, sentite le
  organizzazioni di categoria, delle tariffe previste per i
  corsi di formazione.
     Con l'articolo 5 si intende disciplinare i requisiti
  tecnici necessari per lo svolgimento delle attività delle
  scuole nautiche, sia per quanto concerne gli aspetti relativi
  al personale impegnato nell'organizzazione e nella tenuta dei
  corsi pratici e teorici, sia per quanto riguarda i locali ed i
  mezzi nautici utilizzati per i corsi.
     L'articolo 6 prevede, in analogia di quanto disposto in
  materia di attività delle agenzie di pratiche auto, la
  possibilità per le scuole nautiche di esercitare l'attività di
  consulenza limitatamente alle operazioni di rilascio, conferma
  e duplicazione delle abilitazioni previste dalla legge.
     Con l'articolo 7 sono previste le eventuali sanzioni nei
  casi di inosservanza delle disposizioni disciplinanti
  l'attività delle scuole nautiche, o nei casi in cui vengano
  meno i requisiti richiesti.
     Infine, l'articolo 8 prevede norme transitorie che
  consentano il riconoscimento dell'autorizzazione prevista a
  coloro che possano dimostrare di aver esercitato da almeno tre
  anni le attività inerenti le scuole nautiche.
     Il rinnovo del Parlamento offre l'opportunità e l'impegno
  di affrontare in maniera chiara e netta il miglioramento della
  sicurezza di tutti i frequentatori delle coste, sia semplici
  bagnanti che diportisti, nella speranza che le prossime
  stagioni balneari possano essere affrontate in maniera più
  serena e consapevole da parte della sempre più ampia
  maggioranza degli utenti del mare.
 
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