| Onorevoli Colleghi! - Il settore della nautica da
diporto riveste in Italia una particolare rilevanza economica
e sociale, seppure non risulta altrettanto diffusa la cultura
e la coscienza marinaresca tra gli utenti del mare. Infatti,
nonostante gli oltre 3.000 chilometri di coste e la rilevanza
storica ed economica di alcune realtà marinare locali, manca
quella diffusione di massa della conoscenza e sensibilità
marinaresca che invece caratterizza, ad esempio, altre nazioni
europee, che pure hanno condizioni climatiche ed ambientali
non altrettanto favorevoli.
Nonostante tale carenza culturale, dovuta anche ad una
impostazione ormai in parte superata, che individuava la
nautica da diporto come fenomeno rivolto ad una ristretta
élite, il numero delle imbarcazioni in navigazione lungo
le nostre coste è andato costantemente aumentando, con un
ritmo di crescita delle nuove unità dell'ordine di 15.000
esemplari fino ai primi anni '90, con una netta flessione
registrata nel corso del '93 e '94 con solo 8.000 mezzi.
Tali incrementi, registratisi in particolare nelle fasce
delle piccole e medie imbarcazioni, hanno comportato una
consistente presenza di imbarcazioni, in gran parte a motore,
durante la stagione balneare, concentrate in prossimità delle
località balneari.
Tale fenomeno di concentrazione, unito ad una non adeguata
diffusione della conoscenza dell'ambiente marino e delle
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tecniche di navigazione, ha comportato, e maggiormente rischia
di comportare nel futuro, se non si prevederanno nuovi
interventi regolamentari, una situazione di indesiderabile
pericolosità per i milioni di bagnanti che si affollano sulle
nostre coste e per gli stessi conducenti di imbarcazioni.
E' cosa purtroppo nota la frequente imperizia e la totale
ignoranza delle più elementari norme comportamentali dei
cosiddetti marinai della domenica, le cui "gesta" impegnano in
un'opera di prevenzione e soccorso, mai sufficientemente
riconosciuta, le forze preposte alla tutela della sicurezza e
alla vigilanza in mare, prime fra tutte le capitanerie di
porto, spesso chiamate ad intervenire per incidenti o
situazioni di rischio originate dall'imprevidenza di chi
affronta il mare senza aver preventivamente acquisito quegli
elementi indispensabili di conoscenza dell'ambiente marino,
delle imbarcazioni, e delle norme che regolano la nautica da
diporto.
A complicare una situazione non certo lusinghiera, sono
intervenuti nel corso dell'ultimo anno alcuni provvedimenti,
aventi forza di legge, che hanno più volte modificato il
limite massimo delle potenze dei motori ammessi alla guida
senza patente, cioè senza alcuna forma di preparazione
specifica e di verifica delle effettive capacità di conduzione
di imbarcazione.
Al termine dell'altalena delle potenze, gli originari 25
CV, previsti dalla legge 6 marzo 1976, n. 51, sono stati
portati addirittura a 75 e successivamente ridotti a 40,8,
creando grande disorientamento sia tra proprietari di
imbarcazioni a motore che tra gli stessi operatori del
settore, che in mancanza di un quadro normativo certo hanno
dovuto più volte modificare le loro strategie commerciali, con
conseguenze particolarmente negative per le attività
nautiche.
L'unico dato certo che è emerso da tale complessa vicenda
normativa, è che sicuramente, oltre alla potenza dei motori
guidabili senza patente e quindi delle prestazioni dotate di
tali motorizzazioni, aumenterà la platea dei conducenti i
mezzi nautici a motore, che si accingerà ad affrontare il mare
senza essere preventivamente chiamati ad apprendere le
indispensabili conoscenze marinare, né tantomeno a doverne
dimostrare l'acquisizione.
A nostro avviso, tale situazione non fa che peggiorare le
condizioni della sicurezza lungo le nostre coste e risulta,
peraltro, in netta controtendenza rispetto agli orientamenti e
agli obiettivi indicati con il nuovo codice della strada, per
quanto concerne l'acquisizione dei titoli di guida dei mezzi
stradali e con le linee di tendenza che sembrano emergere in
sede comunitaria, in materia di regolamentazione delle
attività nautiche e di salvaguardia della sicurezza lungo le
coste e a quanto già in atto in altre nazioni europee.
Obiettivo della presente proposta di legge è pertanto
quello di avviare un percorso di nuova regolamentazione delle
attività nautiche, che veda al centro la tutela e la
salvaguardia della sicurezza in mare e contestualmente
favorisca la diffusione della cultura marinara, presso il
grande pubblico, fattore che rappresenta il presupposto
indispensabile per un reale e sano sviluppo della nautica da
diporto.
Il dispositivo che si propone con la presente proposta di
legge prevede, pertanto, l'introduzione nel nostro
ordinamento, così come già esistente per esempio in Francia,
di un titolo di abilitazione alla guida di mezzi nautici a
motore, di piccola e media potenza, sulla base di programmi
semplicati ma esaurienti che consenta la guida dei suddetti
mezzi in particolari condizioni di sicurezza.
Il Capo I della presente proposta di legge dispone quindi
l'obbligo dell'acquisizione, tramite il superamento di
un'apposita prova di esame, del certificato di abilitazione
per natanti da diporto, dotati di motorizzazioni comprese tra
i 10 e 40,8 CV, individuando le rispettive cilindrate
corrispondenti alle varie tipologie di combustione dei motori.
Viene altresì prevista l'individuazione e la definizione,
tramite apposito decreto ministeriale, delle modalità di
svolgimento degli esami e dei programmi, oggetto delle prove
d'esame, i cui argomenti dovranno comunque riguardare arte
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marinaresca relativa a manovre di ormeggio e disormeggio in
porto, nodi utili in tali circostanze, interventi in
situazioni di emergenza; lettura ed interpretazione dei
simboli della carta nautica; conoscenza, manutenzione ed
impiego delle dotazioni di sicurezza; comportamento in specchi
d'acqua dove si pratichino sport acquatici; interventi in caso
di piccole avarie allo scafo e al motore.
L'altro fondamentale capitolo relativo alla sicurezza
della navigazione da diporto e alla diffusione e divulgazione
della cultura marinaresca, riguarda la necessità di prevedere
una disciplina dell'esercizio delle attività della scuole
nautiche.
Con l'articolo 3 si provvede alla individuazione della
definizione di scuola nautica per i centri preposti alla
educazione marinaresca e alla istruzione e formazione degli
aspiranti al conseguimento dei titoli di abilitazione previsti
dalla legge.
L'articolo 4 prevede il regime autorizzatorio, per lo
svolgimento di tali attività, individuando i requisiti
anagrafici, finanziari e morali richiesti ai titolari delle
aziende o soggetti giuridici. E' previsto altresì che il
rilascio delle suddette autorizzazioni e la relativa vigilanza
sia esercitata dal Ministro dei trasporti e della navigazione,
tramite l'amministrazione marittima e quella della
motorizzazione civile per le acque interne, in relazione alle
rispettive competenze, così come si dispone che il Ministro
dei trasporti e della navigazione provveda alla programmazione
della distribuzione territoriale delle suddette
autorizzazioni, nonché alla individuazione, sentite le
organizzazioni di categoria, delle tariffe previste per i
corsi di formazione.
Con l'articolo 5 si intende disciplinare i requisiti
tecnici necessari per lo svolgimento delle attività delle
scuole nautiche, sia per quanto concerne gli aspetti relativi
al personale impegnato nell'organizzazione e nella tenuta dei
corsi pratici e teorici, sia per quanto riguarda i locali ed i
mezzi nautici utilizzati per i corsi.
L'articolo 6 prevede, in analogia di quanto disposto in
materia di attività delle agenzie di pratiche auto, la
possibilità per le scuole nautiche di esercitare l'attività di
consulenza limitatamente alle operazioni di rilascio, conferma
e duplicazione delle abilitazioni previste dalla legge.
Con l'articolo 7 sono previste le eventuali sanzioni nei
casi di inosservanza delle disposizioni disciplinanti
l'attività delle scuole nautiche, o nei casi in cui vengano
meno i requisiti richiesti.
Infine, l'articolo 8 prevede norme transitorie che
consentano il riconoscimento dell'autorizzazione prevista a
coloro che possano dimostrare di aver esercitato da almeno tre
anni le attività inerenti le scuole nautiche.
Il rinnovo del Parlamento offre l'opportunità e l'impegno
di affrontare in maniera chiara e netta il miglioramento della
sicurezza di tutti i frequentatori delle coste, sia semplici
bagnanti che diportisti, nella speranza che le prossime
stagioni balneari possano essere affrontate in maniera più
serena e consapevole da parte della sempre più ampia
maggioranza degli utenti del mare.
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