| (Disposizioni relative agli enti locali che non versino in
situazioni strutturalmente deficitarie).
1. Il comma 11 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre
1993, n. 537, è sostituito dai seguenti:
"11. In deroga alle disposizioni dei commi 5 e 8 gli enti
locali con popolazione non superiore a 15.000 abitanti, che
non versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie di
cui all'articolo 45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 504, non sono tenuti alla rilevazione dei carichi di
lavoro. Per gli enti locali, con popolazione superiore a
15.000 abitanti, che si trovino nelle stesse condizioni, la
rilevazione dei carichi di lavoro costituisce presupposto
indispensabile per la rideterminazione delle dotazioni
organiche. La metodologia adottata è approvata con
deliberazione della giunta che ne attesta, nel medesimo atto,
la congruità. Non sono, altresì, tenute alla rilevazione dei
carichi di lavoro le istituzioni pubbliche di assistenza e
beneficenza.
11- bis. Fino alla rideterminazione delle dotazioni
organiche, gli enti locali di cui al comma 11 possono
procedere, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio,
all'assunzione di personale per i posti per i quali, alla data
del 31 agosto 1993, erano stati banditi o autorizzati i
relativi concorsi o attivate le procedure di reclutamento; i
medesimi enti possono altresì coprire, fino al limite del 50
per cento, i posti resisi vacanti successivamente al 31 agosto
1993, nonché assumere personale a tempo determinato o
stabilire rapporti di lavoro autonomo, in deroga ai limiti
indicati nei commi 23 e 27. E' altresì consentita la copertura
dei posti vacanti qualora la dotazione non superi l'unità".
2. Fatto salvo il disposto dell'articolo 16- bis del
decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, così come
sostituito dall'articolo 2, gli enti locali che non versino
nelle situazioni strutturalmente deficitarie, di cui
all'articolo 45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
Pag. 10
504, rideterminata la propria dotazione organica ai sensi dei
commi 11 e 11- bis dell'articolo 3 della legge 24
dicembre 1993, n. 537, come modificato dal comma 1, possono
assumere personale, nell'ambito dei posti vacanti, sempreché
dispongano di idonee risorse finanziarie.
3. Nei confronti degli enti locali di cui al comma 1
continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo
4- bis del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n.
236, a prescindere dalla valutazione dei carichi di lavoro ivi
previsti. Gli stessi enti locali possono conservare sino al 31
dicembre 1995 i rapporti di lavoro a tempo determinato di cui
al comma 5 del predetto articolo 4- bis.
4. Le disposizioni dell'articolo 3, commi da 47 a 52,
della legge 24 dicembre 1993, n. 537, non si applicano agli
enti locali di cui al presente articolo.
| |