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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


469
DDL0031-0008
Progetto di legge Camera n. 31 - testo presentato - (DDL13-31)
(suddiviso in 18 Unità Documento)
Unità Documento n.8 (che inizia a pag.9 dello stampato)
...C31. TESTIPDL
...C31.
...Decreto-legge 4 aprile 1996, n. 188, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 82 del 6 aprile 1996. Disposizioni urgenti in favore degli enti locali in materia di personale e per il funzionamento delle segreterie comunali e provinciali, nonché delle giunte e dei consigli comunali e provinciali.
Articolo 3.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC31 ZZ13 ZZDL ZZPR
  (Disposizioni relative agli enti locali che non versino in
         situazioni strutturalmente deficitarie). 
      1.  Il comma 11 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre
  1993, n. 537, è sostituito dai seguenti:
      "11.  In deroga alle disposizioni dei commi 5 e 8 gli enti
  locali con popolazione non superiore a 15.000 abitanti, che
  non versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie di
  cui all'articolo 45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
  n. 504, non sono tenuti alla rilevazione dei carichi di
  lavoro.  Per gli enti locali, con popolazione superiore a
  15.000 abitanti, che si trovino nelle stesse condizioni, la
  rilevazione dei carichi di lavoro costituisce presupposto
  indispensabile per la rideterminazione delle dotazioni
  organiche.  La metodologia adottata è approvata con
  deliberazione della giunta che ne attesta, nel medesimo atto,
  la congruità.  Non sono, altresì, tenute alla rilevazione dei
  carichi di lavoro le istituzioni pubbliche di assistenza e
  beneficenza.
      11- bis.  Fino alla rideterminazione delle dotazioni
  organiche, gli enti locali di cui al comma 11 possono
  procedere, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio,
  all'assunzione di personale per i posti per i quali, alla data
  del 31 agosto 1993, erano stati banditi o autorizzati i
  relativi concorsi o attivate le procedure di reclutamento; i
  medesimi enti possono altresì coprire, fino al limite del 50
  per cento, i posti resisi vacanti successivamente al 31 agosto
  1993, nonché assumere personale a tempo determinato o
  stabilire rapporti di lavoro autonomo, in deroga ai limiti
  indicati nei commi 23 e 27.  E' altresì consentita la copertura
  dei posti vacanti qualora la dotazione non superi l'unità".
      2.  Fatto salvo il disposto dell'articolo 16- bis del
  decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con
  modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, così come
  sostituito dall'articolo 2, gli enti locali che non versino
  nelle situazioni strutturalmente deficitarie, di cui
  all'articolo 45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
 
                              Pag. 10
 
  504, rideterminata la propria dotazione organica ai sensi dei
  commi 11 e 11- bis dell'articolo 3 della legge 24
  dicembre 1993, n. 537, come modificato dal comma 1, possono
  assumere personale, nell'ambito dei posti vacanti, sempreché
  dispongano di idonee risorse finanziarie.
      3.  Nei confronti degli enti locali di cui al comma 1
  continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo
  4- bis  del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
  convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n.
  236, a prescindere dalla valutazione dei carichi di lavoro ivi
  previsti.  Gli stessi enti locali possono conservare sino al 31
  dicembre 1995 i rapporti di lavoro a tempo determinato di cui
  al comma 5 del predetto articolo 4- bis.
      4.  Le disposizioni dell'articolo 3, commi da 47 a 52,
  della legge 24 dicembre 1993, n. 537, non si applicano agli
  enti locali di cui al presente articolo.
 
DATA=960406 FASCID=DDL13-31 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0031 TOTPAG=0014 TOTDOC=0018 NDOC=0008 TIPDOC=P DOCTIT=0005 COMM= DL PAGINIZ=0009 RIGINIZ=017 PAGFIN=0010 RIGFIN=017 UPAG=NO PAGEIN=9 PAGEFIN=10 SORTRES= SORTDDL=003100 00 FASCIDC=13DDL0031 SORTNAV=0003100 000 00000 ZZDDLC31 NDOC0008 TIPDOCP DOCTIT0005 NDOC0005



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