| (Modifiche alla legge
11 febbraio 1971, n. 50).
1. Dopo il primo comma dell'articolo 18 della legge 11
febbraio 1971, n. 50, è inserito il seguente:
"Per il comando e la condotta di natanti da diporto, a
bordo dei quali sia stato installato un motore di cilindrata
superiore a 300 cc con potenza superiore a 7.35 KW o a 10 CV e
non superiore a 750 cc se a carburazione a due tempi, o a 1000
cc se a carburazione a quattro tempi fuori bordo, o a 1300 cc
se a carburazione a quattro tempi entro bordo, o a 2100 cc se
a motore diesel, comunque con potenza non superiore a 30
KW o a 40,8 CV è necessario essere in possesso dell'attestato
abilitativo di cui all'articolo 20- bis. ".
2. Dopo l'articolo 20 della legge 11 febbraio 1971, n. 50,
è inserito il seguente:
"20- bis. 1. Coloro che non sono in possesso di una
delle abilitazioni previste dall'articolo 20 per la condotta
ed il comando dei natanti di cui al secondo comma
dell'articolo 18 devono essere in possesso del certificato di
abilitazione all'uso dei natanti da diporto, a bordo dei quali
sia stato installato un motore di cilindrata superiore a 300
cc con potenza superiore a 7,35 KW o a 10 CV e non superiore a
750 cc o a 30 KW o a 40,8 CV.
2. Possono conseguire il certificato di abilitazione per
la condotta ed il comando di natanti aventi le caratteristiche
di cui al comma 1 del presente articolo, i soggetti di età
superiore agli anni 16 purché non incorrano
Pag. 5
in una delle ipotesi di esclusione previste dagli articoli 24
e 25 della legge 11 febbraio 1971, n. 50.
3. Il certificato di abilitazione di cui al comma 1 è
rilasciato previo superamento di un esame, i cui programmi, le
modalità di esecuzione delle prove pratiche ed i programmi,
sono definiti, entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, con decreto del Ministro dei
trasporti e della navigazione.
4. Il programma d'esame di cui al comma 3 verte sui
seguenti argomenti:
a) arte marinaresca relativa a manovre di ormeggio
e disormeggio in porto, nodi utili in tali circostanze,
interventi in situazioni di emergenza;
b) lettura ed interpretazione dei simboli della
carta nautica;
c) conoscenza, manutenzione ed impiego delle
dotazioni di sicurezza;
d) comportamento in navigazione con particolare
riguardo agli specchi d'acqua dove si pratichino sport
acquatici e balneazione;
e) interventi in caso di piccole avarie allo scafo
e al motore.
5. Il certificato di abilitazione è revocato se
l'abilitato incorre in una delle ipotesi previste dagli
articoli 24 e 25".
3. Al comma 1 dell'articolo 21 della legge 11 febbraio
1971, n. 50, dopo la parola: "patenti" sono aggiunte le
seguenti: "e attestati di abilitazione".
| |