Banche dati professionali (ex 3270)
Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


4691
DDL0249-0004
Progetto di legge Camera n. 249 - testo presentato - (DDL13-249)
(suddiviso in 12 Unità Documento)
Unità Documento n.4 (che inizia a pag.4 dello stampato)
...C249. TESTIPDL
...C249.
...PROPOSTA DI LEGGE -
Art. 1.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC249 ZZ13 ZZPD ZZPR
                    (Modifiche alla legge
                  11 febbraio 1971, n. 50).
     1.  Dopo il primo comma dell'articolo 18 della legge 11
  febbraio 1971, n. 50, è inserito il seguente:
     "Per il comando e la condotta di natanti da diporto, a
  bordo dei quali sia stato installato un motore di cilindrata
  superiore a 300 cc con potenza superiore a 7.35 KW o a 10 CV e
  non superiore a 750 cc se a carburazione a due tempi, o a 1000
  cc se a carburazione a quattro tempi fuori bordo, o a 1300 cc
  se a carburazione a quattro tempi entro bordo, o a 2100 cc se
  a motore  diesel,  comunque con potenza non superiore a 30
  KW o a 40,8 CV è necessario essere in possesso dell'attestato
  abilitativo di cui all'articolo 20- bis. ".
     2.  Dopo l'articolo 20 della legge 11 febbraio 1971, n. 50,
  è inserito il seguente:
     "20- bis.  1.  Coloro che non sono in possesso di una
  delle abilitazioni previste dall'articolo 20 per la condotta
  ed il comando dei natanti di cui al secondo comma
  dell'articolo 18 devono essere in possesso del certificato di
  abilitazione all'uso dei natanti da diporto, a bordo dei quali
  sia stato installato un motore di cilindrata superiore a 300
  cc con potenza superiore a 7,35 KW o a 10 CV e non superiore a
  750 cc o a 30 KW o a 40,8 CV.
     2.  Possono conseguire il certificato di abilitazione per
  la condotta ed il comando di natanti aventi le caratteristiche
  di cui al comma 1 del presente articolo, i soggetti di età
  superiore agli anni 16 purché non incorrano
 
                               Pag. 5
 
  in una delle ipotesi di esclusione previste dagli articoli 24
  e 25 della legge 11 febbraio 1971, n. 50.
     3.  Il certificato di abilitazione di cui al comma 1 è
  rilasciato previo superamento di un esame, i cui programmi, le
  modalità di esecuzione delle prove pratiche ed i programmi,
  sono definiti, entro novanta giorni dalla data di entrata in
  vigore della presente legge, con decreto del Ministro dei
  trasporti e della navigazione.
     4.  Il programma d'esame di cui al comma 3 verte sui
  seguenti argomenti:
         a)  arte marinaresca relativa a manovre di ormeggio
  e disormeggio in porto, nodi utili in tali circostanze,
  interventi in situazioni di emergenza;
         b)  lettura ed interpretazione dei simboli della
  carta nautica;
         c)  conoscenza, manutenzione ed impiego delle
  dotazioni di sicurezza;
         d)  comportamento in navigazione con particolare
  riguardo agli specchi d'acqua dove si pratichino sport
  acquatici e balneazione;
         e)  interventi in caso di piccole avarie allo scafo
  e al motore.
     5.  Il certificato di abilitazione è revocato se
  l'abilitato incorre in una delle ipotesi previste dagli
  articoli 24 e 25".
     3.  Al comma 1 dell'articolo 21 della legge 11 febbraio
  1971, n. 50, dopo la parola: "patenti" sono aggiunte le
  seguenti: "e attestati di abilitazione".
 
DATA=960509 FASCID=DDL13-249 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0249 TOTPAG=0010 TOTDOC=0012 NDOC=0004 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0004 RIGINIZ=007 PAGFIN=0005 RIGFIN=029 UPAG=NO PAGEIN=4 PAGEFIN=5 SORTRES= SORTDDL=024900 00 FASCIDC=13DDL0249 SORTNAV=0024900 000 00000 ZZDDLC249 NDOC0004 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



Ritorna al menu della banca dati