| (Commissioni d'esame).
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge le capitanerie di porto, gli uffici
circondariali marittimi, le direzioni compartimentali della
motorizzazione civile e dei trasporti in concessione (MCTC)
nominano loro rappresentanti, in particolare fra il personale
in congedo, per la costituzione delle
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commissioni d'esame ai fini dell'attestato di
abilitazione.
2. Ai componenti delle commissioni d'esame, previste per
il rilascio dei titoli di abilitazione di cui agli articoli 20
e 20- bis, della legge 11 febbraio 1971, n. 50, sono
corrisposte le indennità previste dalla legge 1o dicembre
1986, n. 870.
3. Il comma 5 dell'articolo 19 della legge 1^ dicembre
1986, n. 870, è abrogato.
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