| (Regime autorizzatorio).
1. Le persone fisiche o giuridiche e le società possono
ottenere l'autorizzazione di cui al comma 2, nel caso in cui
abbiano la gestione diretta e personale dell'esercizio e dei
beni patrimoniali della scuola, rispondendo del suo regolare
funzionamento nei confronti del concedente. Nel caso di
società l'autorizzazione può essere rilasciata al legale
rappresentante.
2. L'autorizzazione è rilasciata a chi abbia compiuto gli
anni 21, risulti di buona condotta e sia in possesso di
adeguata capacità finanziaria, comprovata da certificazione
bancaria, e sia iscritta presso la camera di commercio per
l'attività di scuola nautica.
3. Per le persone giuridiche i requisiti richiesti dal
comma 2, ad eccezione della capacità finanziaria che deve
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essere posseduta dalla persona giuridica, sono richiesti al
legale rappresentante.
4. L'autorizzazione non può essere rilasciata ai
delinquenti abituali, professionali o per tendenza e a coloro
che sono sottoposti a misure di prevenzione previste dalla
legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni,
nonché dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive
modificazioni, fatti salvi gli effetti di provvedimenti
riabilitativi.
5. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, sentite
le associazioni di categoria più rappresentative, stabilisce
con proprio decreto le tariffe dei corsi base.
6. Le scuole nautiche sono soggette ad autorizzazione e
vigilanza da parte del Ministero dei trasporti e della
navigazione.
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