| (Requisiti tecnici).
1. La scuola nautica deve possedere adeguata attrezzatura
tecnica e didattica, nominare un direttore dei corsi e
disporre di insegnanti per le lezioni teoriche e istruttori
per le esercitazioni pratiche in possesso dei requisiti
prescritti.
2. Possono svolgere l'attività di direttore dei corsi e di
insegnante per le lezioni teoriche:
a) le persone in possesso del titolo professionale
marittimo di padrone marittimo per la pesca ed il traffico, o
del diploma dell'Istituto tecnico nautico, sezione
capitani;
b) le persone in possesso del titolo professionale
di capo timoniere o di capitano per la navigazione interna;
c) gli ufficiali del corpo di stato maggiore o
delle capitanerie di porto, in servizio o in congedo.
3. Coloro i quali non siano in possesso di uno dei
requisiti sopra elencati, qualora siano in possesso di laurea
o di diploma di scuola media superiore a indirizzo tecnico, e
posseggano esperienza di insegnante o istruttore di scuola
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nautica certificabile, possono ottenere l'abilitazione a
rivestire l'incarico di direttore dei corsi previo esame, a
contenuto prettamente tecnico, sostenuto presso uno degli
uffici abilitati a tenere i registri delle scuole nautiche. Il
programma degli esami è stabilito con decreto del Ministro dei
trasporti e della navigazione.
4. Coloro i quali possono dimostrare di esercitare
l'attività di titolare di una scuola nautica, o di
un'autoscuola con una sezione nautica debitamente autorizzata
dalla Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, da
almeno tre anni possono, entro sei mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge, conseguire l'abilitazione
citata senza sostenere l'esame di cui al comma 4.
5. Le persone incaricate di svolgere l'attività di
istruttore per le esercitazioni pratiche devono dimostrare di
essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) abilitazione di tipo almeno pari a quella che
l'interessato aspira a conseguire, rilasciata da almeno tre
anni;
b) certificato di abilità al nuoto rilasciato
dalla Società di salvamento o da associazione affiliata alla
Federazione italiana nuoto;
c) requisiti psicofisici e morali già previsti per
il conseguimento della patente nautica.
6. I locali adibiti allo svolgimento dei corsi previsti
per il conseguimento delle patenti nautiche devono essere
riconosciuti idonei dal punto di vista igienico sanitario,
dall'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione. Le
sezioni nautiche delle autoscuole autorizzate dalla
Motorizzazione civile e di trasporti in concessione possono
utilizzare le medesime sedi sempreché munite delle specifiche
attrezzature tecniche e didattiche prescritte. Le sezioni
nautiche di autoscuole che verranno istituite successivamente
all'entrata in vigore della presente legge devono disporre di
appositi locali destinati esclusivamente a tale attività.
7. I mezzi nautici utilizzati devono risultare idonei allo
svolgimento delle esercitazioni previste dai decreti del
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Ministro della marina mercantile 6 dicembre 1990, n. 458, e 16
marzo 1991, n. 173, ed essere iscritti presso uno dei registri
delle imbarcazioni dal diporto e comunque abilitati alla
navigazione per cui si consegue l'abilitazione. E' ammesso il
ricorso allo strumento contrattuale del leasing o della
locazione. I mezzi nautici utilizzati devono risultare in
regola con le norme della legge 24 dicembre 1969, n. 990, in
materia di danni arrecati a terzi, agli allievi durante le
istruzioni pratiche e gli esami, agli istruttori e agli
esaminatori, nonché con le norme della legge 5 maggio 1989, n.
171, in materia di tassa di stazionamento e della legge 11
febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni, in materia
di validità della licenza di navigazione delle unità adibite
alle istruzioni pratiche.
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