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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


4696
DDL0249-0009
Progetto di legge Camera n. 249 - testo presentato - (DDL13-249)
(suddiviso in 12 Unità Documento)
Unità Documento n.9 (che inizia a pag.7 dello stampato)
...C249. TESTIPDL
...C249.
...PROPOSTA DI LEGGE -
Art. 5.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC249 ZZ13 ZZPD ZZPR
                     (Requisiti tecnici).
    1.  La scuola nautica deve possedere adeguata attrezzatura
  tecnica e didattica, nominare un direttore dei corsi e
  disporre di insegnanti per le lezioni teoriche e istruttori
  per le esercitazioni pratiche in possesso dei requisiti
  prescritti.
     2.  Possono svolgere l'attività di direttore dei corsi e di
  insegnante per le lezioni teoriche:
         a)  le persone in possesso del titolo professionale
  marittimo di padrone marittimo per la pesca ed il traffico, o
  del diploma dell'Istituto tecnico nautico, sezione
  capitani;
         b)  le persone in possesso del titolo professionale
  di capo timoniere o di capitano per la navigazione interna;
         c)  gli ufficiali del corpo di stato maggiore o
  delle capitanerie di porto, in servizio o in congedo.
     3.  Coloro i quali non siano in possesso di uno dei
  requisiti sopra elencati, qualora siano in possesso di laurea
  o di diploma di scuola media superiore a indirizzo tecnico, e
  posseggano esperienza di insegnante o istruttore di scuola
 
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  nautica certificabile, possono ottenere l'abilitazione a
  rivestire l'incarico di direttore dei corsi previo esame, a
  contenuto prettamente tecnico, sostenuto presso uno degli
  uffici abilitati a tenere i registri delle scuole nautiche.  Il
  programma degli esami è stabilito con decreto del Ministro dei
  trasporti e della navigazione.
     4.  Coloro i quali possono dimostrare di esercitare
  l'attività di titolare di una scuola nautica, o di
  un'autoscuola con una sezione nautica debitamente autorizzata
  dalla Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, da
  almeno tre anni possono, entro sei mesi dalla data di entrata
  in vigore della presente legge, conseguire l'abilitazione
  citata senza sostenere l'esame di cui al comma 4.
     5.  Le persone incaricate di svolgere l'attività di
  istruttore per le esercitazioni pratiche devono dimostrare di
  essere in possesso dei seguenti requisiti:
         a)  abilitazione di tipo almeno pari a quella che
  l'interessato aspira a conseguire, rilasciata da almeno tre
  anni;
         b)  certificato di abilità al nuoto rilasciato
  dalla Società di salvamento o da associazione affiliata alla
  Federazione italiana nuoto;
         c)  requisiti psicofisici e morali già previsti per
  il conseguimento della patente nautica.
     6.  I locali adibiti allo svolgimento dei corsi previsti
  per il conseguimento delle patenti nautiche devono essere
  riconosciuti idonei dal punto di vista igienico sanitario,
  dall'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione.  Le
  sezioni nautiche delle autoscuole autorizzate dalla
  Motorizzazione civile e di trasporti in concessione possono
  utilizzare le medesime sedi sempreché munite delle specifiche
  attrezzature tecniche e didattiche prescritte.  Le sezioni
  nautiche di autoscuole che verranno istituite successivamente
  all'entrata in vigore della presente legge devono disporre di
  appositi locali destinati esclusivamente a tale attività.
     7.  I mezzi nautici utilizzati devono risultare idonei allo
  svolgimento delle esercitazioni previste dai decreti del
 
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  Ministro della marina mercantile 6 dicembre 1990, n. 458, e 16
  marzo 1991, n. 173, ed essere iscritti presso uno dei registri
  delle imbarcazioni dal diporto e comunque abilitati alla
  navigazione per cui si consegue l'abilitazione.  E' ammesso il
  ricorso allo strumento contrattuale del  leasing  o della
  locazione.  I mezzi nautici utilizzati devono risultare in
  regola con le norme della legge 24 dicembre 1969, n. 990, in
  materia di danni arrecati a terzi, agli allievi durante le
  istruzioni pratiche e gli esami, agli istruttori e agli
  esaminatori, nonché con le norme della legge 5 maggio 1989, n.
  171, in materia di tassa di stazionamento e della legge 11
  febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni, in materia
  di validità della licenza di navigazione delle unità adibite
  alle istruzioni pratiche.
 
DATA=960509 FASCID=DDL13-249 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0249 TOTPAG=0010 TOTDOC=0012 NDOC=0009 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0007 RIGINIZ=017 PAGFIN=0009 RIGFIN=015 UPAG=NO PAGEIN=7 PAGEFIN=9 SORTRES= SORTDDL=024900 00 FASCIDC=13DDL0249 SORTNAV=0024900 000 00000 ZZDDLC249 NDOC0009 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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