| (Consulenza per la navigazione).
1. Le scuole nautiche possono esercitare l'attività di
consulenza per la navigazione prevista dall'articolo 1 della
legge 8 agosto 1991, n. 264, e successive modificazioni,
limitatamente al settore nautico, alla conferma di validità ed
al rilascio di duplicati delle abilitazioni di cui agli
articoli 20 e 20- bis della legge 11 febbraio 1971, n.
50, e successive modificazioni.
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