| (Sanzioni).
1. L'autorizzazione è sospesa da uno a tre mesi quando:
a) l'attività della scuola non si svolga
regolarmente;
b) il titolare non ottemperi alle disposizioni
impartite dall'amministrazione concedente, ai fini del
regolare funzionamento della scuola nautica;
c) venga meno l'attrezzatura tecnico- didattica
della scuola.
Pag. 10
2. L'autorizzazione è revocata quando:
a) siano venuti meno la capacità finanziaria o i
requisiti morali del titolare;
b) siano stati adottati più di due provvedimenti
di sospensione in un triennio;
c) nel caso di sezioni nautiche di autoscuole,
siano stati adottati i provvedimenti di cui ai commi 8 e 9
dell'articolo 123 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285, nei confronti dell'autoscuola.
3. Chiunque gestisca una scuola nautica senza
autorizzazione è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire un milione a lire quattro
milioni. E' altresì prevista la sanzione amministrativa
accessoria dell'immediata chiusura della scuola nautica e
della cessazione della relativa attività.
4. Chiunque insegni presso scuole nautiche senza essere a
ciò abilitato ed autorizzato, è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire 500 mila a 1
milione.
| |