| (Disposizioni transitorie).
1. Coloro che alla data di entrata in vigore della
presente legge siano iscritti nei registri dei compartimenti
marittimi ai sensi dell'articolo 68 del Codice della
navigazione per l'esercizio di attività relative al diporto
nautico, ovvero siano autorizzati dalla capitaneria di porto
allo svolgimento di tali attività, ovvero siano iscritti
presso le camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura come gestori di scuole nautiche da almeno tre
anni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge possono ottenere l'autorizzazione di cui
all'articolo 4, previo riaccertamento dei requisiti di cui
all'articolo 5.
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