| Onorevoli Colleghi! - La Camera dei deputati, nella
seduta del 19 dicembre 1995, con il parere contrario del
Governo, ha approvato nel disegno di legge collegato alla
legge finanziaria 1996, una norma che prevede, con decorrenza
dal 1^ luglio 1996, l'esazione della tassa sugli autoveicoli
da parte delle imprese di assicurazione e non più
dell'Automobile club d'Italia e dell'Ente poste italiane.
Tale disposizione, introdotta, purtroppo come altre, in
modo improvvisato ed occasionale, a pochi giorni dalla sua
approvazione, sta già suscitando forti perplessità tra gli
addetti ai lavori e la netta opposizione da parte degli
stessi, involontari, diretti interessati.
Infatti, le imprese di assicurazione, tramite l'ANIA
(Associazione nazionale fra le imprese assicurative), hanno
già espresso la loro netta contrarietà a svolgere un ruolo di
esattore che non è loro proprio e per il quale non sono in
alcun modo attrezzate, soprattutto dal punto di vista
organizzativo. Attualmente, il modello organizzativo delle
compagnie di assicurazione, a detta della stessa ANIA, si
trova nella impossibilità tecnica di calare, senza enormi
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investimenti in tecnologie e in formazione professionale, la
funzione di esazione di tributi per conto dello Stato e delle
regioni, su strutture commerciali pensate per la vendita di
prodotti assicurativi. Pertanto, tale impreparazione e
mancanza di strumenti tecnici e di professionalità
determinerebbero una complicazione nelle procedure di esazione
per lo Stato e di corresponsione per i cittadini, generando
gravissime incertezze e disfunzioni che potrebbero
compromettere l'applicabilità del tributo, che attualmente
assicura un gettito di circa 7.000 miliardi, pressoché
interamente destinati alle regioni.
Attualmente, le imprese di assicurazione - non solo in
Italia, ma anche negli altri paesi dell'Unione europea - non
sono presenti sul territorio con proprio personale dipendente,
bensì operando avvalendosi di collaboratori autonomi, quali
gli agenti ed i broker. Gli agenti, a loro volta, si
avvalgono di altri collaboratori autonomi: i sub-agenti e i
produttori di assicurazione. In questi ultimi anni, inoltre,
sono emersi e stanno acquisendo rilievo, anche nel settore
delle assicurazioni danni, altri operatori, quali gli
sportelli bancari e le società di intermediazione mobiliare,
le quali, come è noto, si avvalgono a loro volta dei promotori
finanziari. Se si tiene in debito conto questo tipo di
struttura operativa, risulta evidente che l'esazione della
tassa sugli autoveicoli verrebbe ad essere effettuata non già
direttamente dalle imprese di assicurazione, ma dagli
operatori periferici (circa 200 mila persone fisiche). Ciò
darebbe luogo a notevoli inconvenienti e porrebbe problemi di
assai difficile ed onerosa soluzione, per garantire una
corretta gestione della tassa da parte delle imprese.
Prime stime quantificano in non meno di 500 miliardi
annui, pari al 7 per cento del gettito, l'onere derivante
dalle provvigioni e compensi che le imprese d'assicurazione
dovrebbero riconoscere alla propria rete di agenti,
sub-agenti, produttori, eccetera, sui quali ricadrebbe l'onere
dell'esazione del tributo. Altri oneri deriverebbero dalla
necessità di attrezzare un organismo di interfaccia preposto
al coordinamento ed indirizzo della attività esattoriale delle
singole compagnie ed incaricato di gestire i rapporti con il
Ministero delle finanze, da un lato, e le venti regioni
destinatarie del tributo dall'altro, organismo che
naturalmente dovrebbe essere costituito ex novo.
Infine, il nuovo sistema, per la sua complessità,
finirebbe per favorire il fenomeno dell'elusione e della
evasione fiscale, attualmente molto limitati, dando vita ad un
contenzioso tanto ampio quanto oneroso.
L'insieme di tali effetti determinerebbe pertanto un
aggravio degli oneri di gestione di tale sistema,
quantificabile realisticamente in parecchie centinaia di
miliardi, onere che ovviamente finirebbe per ricadere sullo
Stato o sui cittadini automobilisti.
Oltre che sul piano pratico, tale norma presenta molte
perplessità anche sul piano giuridico, in quanto, per esempio,
trascura del tutto la circostanza che il contratto
d'assicurazione RC auto può essere stipulato da persona anche
diversa dal proprietario del veicolo o in una località
differente da quella di residenza del proprietario stesso e
può prevedere il frazionamento in rate inferiori a quelle
attualmente previste per il pagamento della tassa. E' inoltre
da considerare la circostanza che il pagamento del premio di
assicurazione RC auto può essere effettuato fino al
quindicesimo giorno successivo alla scadenza del contratto
(periodo durante il quale la garanzia è operante ai sensi
dell'articolo 1901 del codice civile), mentre non è chiara la
situazione che si determinerebbe in relazione alla tassa. In
pratica, l'obbligo di stipulare l'assicurazione RC auto e
l'obbligo di pagare la tassa sono fondati su presupposti
diversi: da un lato la circolazione del veicolo; dall'altro la
proprietà dello stesso. Mantenere la diversità di presupposti
e pretendere l'unificazione dell'esenzione darà luogo ad
inconvenienti notevoli ed aumenterà la confusione negli
automobilisti. Ne deriverà verosimilmente anche una perdita di
gettito per l'erario, in quanto gli automobilisti saranno
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portati a ritenere applicabile alla tassa in questione, il
presupposto (la circolazione del veicolo) dell'obbligo di
assicurazione. Infine, è appena il caso di far rilevare che in
nessun paese dell'Unione europea è imposto alle imprese di
assicurazione un obbligo che, pertanto, appare inconciliabile
con il mercato unico e con la possibilità oggi riconosciuta
all'automobilista di assicurarsi con imprese estere non
stabilite in Italia.
Per di più, la mancata abrogazione di tali disposizioni
confermerebbe l'attuale incertezza normativa, a causa della
loro palese inconciliabilità con la delega contenuta nei commi
160, 161 e 162 del medesimo articolo 3 della legge 28 dicembre
1995, n. 549, volta a realizzare un reale processo di
semplificazione e razionalizzazione dell'intera materia delle
tasse automobilistiche.
Anche alla luce dell'ordine del giorno approvato
all'unanimità dal Senato, che invita il Governo a riordinare
la materia, la presente proposta di legge intende pertanto
abrogare le citate disposizioni dell'articolo 3, in quanto
inopportune ed incompatibili con una reale semplificazione del
settore e con gli obiettivi di contenimento della spesa
pubblica che, viceversa, verrebbe ingiustificatamente
dilatata.
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