Banche dati professionali (ex 3270)
Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


4701
DDL0250-0002
Progetto di legge Camera n. 250 - testo presentato - (DDL13-250)
(suddiviso in 3 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C250. TESTIPDL
...C250.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC250 ZZ13 ZZRL ZZPR
     Onorevoli Colleghi! - La Camera dei deputati, nella
  seduta del 19 dicembre 1995, con il parere contrario del
  Governo, ha approvato nel disegno di legge collegato alla
  legge finanziaria 1996, una norma che prevede, con decorrenza
  dal 1^ luglio 1996, l'esazione della tassa sugli autoveicoli
  da parte delle imprese di assicurazione e non più
  dell'Automobile club d'Italia e dell'Ente poste italiane.
     Tale disposizione, introdotta, purtroppo come altre, in
  modo improvvisato ed occasionale, a pochi giorni dalla sua
  approvazione, sta già suscitando forti perplessità tra gli
  addetti ai lavori e la netta opposizione da parte degli
  stessi, involontari, diretti interessati.
     Infatti, le imprese di assicurazione, tramite l'ANIA
  (Associazione nazionale fra le imprese assicurative), hanno
  già espresso la loro netta contrarietà a svolgere un ruolo di
  esattore che non è loro proprio e per il quale non sono in
  alcun modo attrezzate, soprattutto dal punto di vista
  organizzativo.  Attualmente, il modello organizzativo delle
  compagnie di assicurazione, a detta della stessa ANIA, si
  trova nella impossibilità tecnica di calare, senza enormi
 
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  investimenti in tecnologie e in formazione professionale, la
  funzione di esazione di tributi per conto dello Stato e delle
  regioni, su strutture commerciali pensate per la vendita di
  prodotti assicurativi.  Pertanto, tale impreparazione e
  mancanza di strumenti tecnici e di professionalità
  determinerebbero una complicazione nelle procedure di esazione
  per lo Stato e di corresponsione per i cittadini, generando
  gravissime incertezze e disfunzioni che potrebbero
  compromettere l'applicabilità del tributo, che attualmente
  assicura un gettito di circa 7.000 miliardi, pressoché
  interamente destinati alle regioni.
     Attualmente, le imprese di assicurazione - non solo in
  Italia, ma anche negli altri paesi dell'Unione europea - non
  sono presenti sul territorio con proprio personale dipendente,
  bensì operando avvalendosi di collaboratori autonomi, quali
  gli agenti ed i  broker.  Gli agenti, a loro volta, si
  avvalgono di altri collaboratori autonomi: i sub-agenti e i
  produttori di assicurazione.  In questi ultimi anni, inoltre,
  sono emersi e stanno acquisendo rilievo, anche nel settore
  delle assicurazioni danni, altri operatori, quali gli
  sportelli bancari e le società di intermediazione mobiliare,
  le quali, come è noto, si avvalgono a loro volta dei promotori
  finanziari.  Se si tiene in debito conto questo tipo di
  struttura operativa, risulta evidente che l'esazione della
  tassa sugli autoveicoli verrebbe ad essere effettuata non già
  direttamente dalle imprese di assicurazione, ma dagli
  operatori periferici (circa 200 mila persone fisiche).  Ciò
  darebbe luogo a notevoli inconvenienti e porrebbe problemi di
  assai difficile ed onerosa soluzione, per garantire una
  corretta gestione della tassa da parte delle imprese.
     Prime stime quantificano in non meno di 500 miliardi
  annui, pari al 7 per cento del gettito, l'onere derivante
  dalle provvigioni e compensi che le imprese d'assicurazione
  dovrebbero riconoscere alla propria rete di agenti,
  sub-agenti, produttori, eccetera, sui quali ricadrebbe l'onere
  dell'esazione del tributo.  Altri oneri deriverebbero dalla
  necessità di attrezzare un organismo di interfaccia preposto
  al coordinamento ed indirizzo della attività esattoriale delle
  singole compagnie ed incaricato di gestire i rapporti con il
  Ministero delle finanze, da un lato, e le venti regioni
  destinatarie del tributo dall'altro, organismo che
  naturalmente dovrebbe essere costituito  ex novo.
     Infine, il nuovo sistema, per la sua complessità,
  finirebbe per favorire il fenomeno dell'elusione e della
  evasione fiscale, attualmente molto limitati, dando vita ad un
  contenzioso tanto ampio quanto oneroso.
     L'insieme di tali effetti determinerebbe pertanto un
  aggravio degli oneri di gestione di tale sistema,
  quantificabile realisticamente in parecchie centinaia di
  miliardi, onere che ovviamente finirebbe per ricadere sullo
  Stato o sui cittadini automobilisti.
     Oltre che sul piano pratico, tale norma presenta molte
  perplessità anche sul piano giuridico, in quanto, per esempio,
  trascura del tutto la circostanza che il contratto
  d'assicurazione RC auto può essere stipulato da persona anche
  diversa dal proprietario del veicolo o in una località
  differente da quella di residenza del proprietario stesso e
  può prevedere il frazionamento in rate inferiori a quelle
  attualmente previste per il pagamento della tassa.  E' inoltre
  da considerare la circostanza che il pagamento del premio di
  assicurazione RC auto può essere effettuato fino al
  quindicesimo giorno successivo alla scadenza del contratto
  (periodo durante il quale la garanzia è operante ai sensi
  dell'articolo 1901 del codice civile), mentre non è chiara la
  situazione che si determinerebbe in relazione alla tassa.  In
  pratica, l'obbligo di stipulare l'assicurazione RC auto e
  l'obbligo di pagare la tassa sono fondati su presupposti
  diversi: da un lato la circolazione del veicolo; dall'altro la
  proprietà dello stesso.  Mantenere la diversità di presupposti
  e pretendere l'unificazione dell'esenzione darà luogo ad
  inconvenienti notevoli ed aumenterà la confusione negli
  automobilisti.  Ne deriverà verosimilmente anche una perdita di
  gettito per l'erario, in quanto gli automobilisti saranno
 
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  portati a ritenere applicabile alla tassa in questione, il
  presupposto (la circolazione del veicolo) dell'obbligo di
  assicurazione.  Infine, è appena il caso di far rilevare che in
  nessun paese dell'Unione europea è imposto alle imprese di
  assicurazione un obbligo che, pertanto, appare inconciliabile
  con il mercato unico e con la possibilità oggi riconosciuta
  all'automobilista di assicurarsi con imprese estere non
  stabilite in Italia.
     Per di più, la mancata abrogazione di tali disposizioni
  confermerebbe l'attuale incertezza normativa, a causa della
  loro palese inconciliabilità con la delega contenuta nei commi
  160, 161 e 162 del medesimo articolo 3 della legge 28 dicembre
  1995, n. 549, volta a realizzare un reale processo di
  semplificazione e razionalizzazione dell'intera materia delle
  tasse automobilistiche.
     Anche alla luce dell'ordine del giorno approvato
  all'unanimità dal Senato, che invita il Governo a riordinare
  la materia, la presente proposta di legge intende pertanto
  abrogare le citate disposizioni dell'articolo 3, in quanto
  inopportune ed incompatibili con una reale semplificazione del
  settore e con gli obiettivi di contenimento della spesa
  pubblica che, viceversa, verrebbe ingiustificatamente
  dilatata.
 
DATA=960509 FASCID=DDL13-250 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0250 TOTPAG=0004 TOTDOC=0003 NDOC=0002 TIPDOC=L DOCTIT=0000 COMM= FRL PAGINIZ=0001 RIGINIZ=011 PAGFIN=0003 RIGFIN=024 UPAG=NO PAGEIN=1 PAGEFIN=3 SORTRES= SORTDDL=025000 00 FASCIDC=13DDL0250 SORTNAV=0025000 000 00000 ZZDDLC250 NDOC0002 TIPDOCL DOCTIT0002 NDOC0002



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