| (Patrimonio).
1. Costituiscono il patrimonio archeologico del Parco le
presenze emergenti, le riserve del sottosuolo, nonché i resti,
i beni e le altre tracce, comunque rientranti nel patrimonio
storico-culturale del territorio.
2. Il Parco è soggetto alla tutela prevista per le zone di
interesse archeologico, nonché al vincolo paesaggistico di cui
all'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24
luglio 1977, n. 616, come integrato dall'articolo 1 della
legge 8 agosto 1989, n. 431.
3. La gestione del Parco è di competenza esclusiva della
soprintendenza competente.
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