| (Finalità).
1. Il Parco garantisce la salvaguardia del patrimonio
archeologico, promuove progetti di ricerca, di conservazione e
di recupero dei beni esistenti; agevola il rilancio e la
promozione turistico-culturale del territorio.
2. Per il conseguimento degli obiettivi di cui al comma 1,
la soprintendenza competente, d'intesa con la regione e con
gli enti locali interessati, definisce appositi programmi
pluriennali di intervento.
3. Per la realizzazione dei programmi di cui al comma 2,
sono stipulati appositi contratti di programma tra i soggetti
che hanno definito il programma. Al contratto possono altresì
aderire le istituzioni culturali, le università e gli
operatori, anche privati, operanti nei settori oggetto di
intervento.
4. Il contratto di programma definisce i rispettivi
obblighi e diritti dei contraenti, le risorse finanziarie e la
durata delle singole fasi per la realizzazione del programma.
Il contratto di programma definisce altresì le modalità di
coordinamento e di gestione del programma.
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