| (Oneri).
1. Per le finalità di cui alla presente legge è
autorizzata la spesa di lire 20 miliardi per gli anni
1996-1998, in ragione di lire 4 miliardi per l'anno 1996, lire
8 miliardi per l'anno 1997 e lire 8 miliardi per l'anno
1998.
2. Al relativo onere si provvede, per l'anno 1996,
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto,
ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856
dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il
1996, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero del tesoro, per gli anni 1997 e 1998, utilizzando
gli stanziamenti iscritti nel corrispondente capitolo per gli
esercizi 1997 e 1998.
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