| (Proroga di rapporti di lavoro a tempo determinato).
1. I rapporti di lavoro a tempo determinato instaurati
dalle pubbliche amministrazioni alla data di entrata in vigore
del presente decreto, o che abbiano avuto la durata di almeno
un anno, ai sensi dell'articolo 7 della legge 29 dicembre
1988, n. 554, dell'articolo 18 della legge 9 marzo 1989, n.
88, e successive integrazioni, del decreto-legge 15 giugno
1989, n. 232, convertito, con modificazioni, dalla legge 25
luglio 1989, n. 261, dell'articolo 9, comma 2, del
decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, e
successive modificazioni, e già deliberati in data antecedente
alla data di entrata in vigore della legge 19 luglio 1993, n.
236, possono essere prorogati fino al 31 dicembre 1995, nei
limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio delle singole
amministrazioni.
2. La durata dei contratti a tempo determinato previsti
dall'articolo 10 della legge 28 ottobre 1986, n. 730,
riguardante il personale avente i medesimi requisiti di cui al
comma 1, è prorogata fino al 31 dicembre 1996.
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