| Onorevoli Colleghi! - Da molti anni il Parlamento ha
sentito l'esigenza di definire regole per la tutela del
patrimonio urbanistico, artistico, monumentale ed ambientale
di alcune città italiane che hanno un particolare rilievo
storico e culturale.
Una legislazione che tende a tutelare il carattere
artistico e monumentale di Siena è in vigore ormai da più di
trenta anni.
Per illustrare i risultati che sono stati ottenuti
mediante tale legislazione basta ricordare che i finanziamenti
fino ad oggi erogati sono stati sempre utilizzati in modo
tempestivo ed efficace, attivando anche risorse finanziarie
private, e contribuendo in tal modo a tutelare un patrimonio
culturale ed urbanistico di straordinario valore, che
appartiene all'intera umanità.
L'esigenza di una ridefinizione dell'intervento
legislativo è tuttavia avvertita da tempo. Per questa ragione
già nel corso della X legislatura era stata presentata una
proposta di legge che fu approvata dalla Camera e
successivamente, con alcune modifiche, anche dal Senato;
l'interruzione anticipata della legislatura non consentì però
alla Camera l'approvazione definitiva. Per la stessa ragione -
l'interruzione anticipata della legislatura - anche nel corso
della XI e della XII legislatura non fu possibile
l'approvazione della proposta di legge.
Considerata, dunque, l'esigenza di pervenire in tempi
rapidi all'adozione di una nuova legge, viene sottoposta alla
Vostra attenzione la seguente proposta, che riproduce il testo
già discusso dal Parlamento nel corso delle precedenti
legislature.
Rispetto alla legge 9 marzo 1976, n. 75, si provvede in
particolare a snellire le procedure e a ridefinire le varie
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competenze, distinguendo tra opere a totale carico dello Stato
e opere per le quali quest'ultimo eroga contributi.
Le finalità della legge, specificate all'articolo 1, sono
essenzialmente due:
a) la tutela e la salvaguardia del carattere
storico, artistico, monumentale ed urbanistico della città di
Siena;
b) il risanamento, il restauro, il recupero ed il
consolidamento del patrimonio edilizio ed architettonico nel
centro storico, anche al fine di incentivarne l'uso
abitativo.
A totale carico dello Stato (articolo 2) sono le opere di
consolidamento, risanamento e restauro riguardante edifici ed
opere d'arte di particolare valore di proprietà dello Stato,
del comune o di enti non economici, nonché le chiese
monumentali, il duomo, ed interventi ausiliari per il corretto
restauro urbanistico.
L'articolo 3 stabilisce quali opere sono ammesse alle
agevolazioni, sia nel caso di interventi a carico del comune
(lavori di recupero, risanamento, ristrutturazione, ripristino
estetico-ambientale ed opere di urbanizzazione nell'ambito dei
piani particolareggiati o di piani di recupero), che nel caso
di interventi su beni di proprietà di contrade, di enti non
economici o di privati cittadini (lavori di consolidamento,
restauro, risanamento igienico-sanitario di edifici compresi
nel centro storico), prevedendo contributi in conto capitale
che vanno da un minimo del 30 per cento ad un massimo del 75
per cento a seconda dei diversi casi specificati
nell'articolato.
L'articolo 4 riguarda la programmazione degli interventi,
che viene deliberata ogni anno dal Consiglio comunale d'intesa
con il soprintendente per i beni ambientali ed architettonici,
il soprintendente per i beni artistici e storici e gli organi
periferici dello Stato.
Nei successivi articoli vengono precisate le norme
relative alla progettazione ed alla esecuzione delle opere a
carico dello Stato (articolo 5), ai lavori necessari e
indifferibili su edifici di interesse storico, artistico e
monumentale (articolo 6), ai piani particolareggiati e di
recupero di iniziativa pubblica (articolo 7) ed agli
interventi su edifici di proprietà di privati e di contrade
(articolo 8).
Di particolare rilievo l'articolo 9, che riguarda gli
obblighi per i beneficiari degli interventi nel caso di
edifici di proprietà di privati, di enti non economici e
contrade. La concessione dei contributi è subordinata alla
stipula di una convenzione tra il proprietario ed il comune,
nella quale si fissano obblighi e vincoli precisi in merito
alla destinazione d'uso dell'immobile, al divieto di
alienazione entro un determinato periodo, ai diritti di
prelazione.
Con gli articoli successivi si precisano le norme relative
alla sistemazione temporanea delle famiglie residenti in
alloggi sottoposti a risanamento (articolo 10), l'assegnazione
di finanziamenti (articolo 11), l'erogazione dei contributi ai
beneficiari (articolo 12), la gestione delle infrastrutture e
del patrimonio immobiliare (articolo 13), l'entità dei
finanziamenti (articolo 14) e la relativa copertura (articolo
15).
Si confida in una rapida approvazione della proposta di
legge, che non è in contrasto, vogliamo sottolinearlo, con la
necessità di un quadro legislativo di riferimento per
l'insieme delle città d'arte, più volte auspicato.
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