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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


4711
DDL0252-0002
Progetto di legge Camera n. 252 - testo presentato - (DDL13-252)
(suddiviso in 17 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C252. TESTIPDL
...C252.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC252 ZZ13 ZZRL ZZPR
     Onorevoli Colleghi! - Da molti anni il Parlamento ha
  sentito l'esigenza di definire regole per la tutela del
  patrimonio urbanistico, artistico, monumentale ed ambientale
  di alcune città italiane che hanno un particolare rilievo
  storico e culturale.
     Una legislazione che tende a tutelare il carattere
  artistico e monumentale di Siena è in vigore ormai da più di
  trenta anni.
     Per illustrare i risultati che sono stati ottenuti
  mediante tale legislazione basta ricordare che i finanziamenti
  fino ad oggi erogati sono stati sempre utilizzati in modo
  tempestivo ed efficace, attivando anche risorse finanziarie
  private, e contribuendo in tal modo a tutelare un patrimonio
  culturale ed urbanistico di straordinario valore, che
  appartiene all'intera umanità.
     L'esigenza di una ridefinizione dell'intervento
  legislativo è tuttavia avvertita da tempo.  Per questa ragione
  già nel corso della X legislatura era stata presentata una
  proposta di legge che fu approvata dalla Camera e
  successivamente, con alcune modifiche, anche dal Senato;
  l'interruzione anticipata della legislatura non consentì però
  alla Camera l'approvazione definitiva.  Per la stessa ragione -
  l'interruzione anticipata della legislatura - anche nel corso
  della XI e della XII legislatura non fu possibile
  l'approvazione della proposta di legge.
     Considerata, dunque, l'esigenza di pervenire in tempi
  rapidi all'adozione di una nuova legge, viene sottoposta alla
  Vostra attenzione la seguente proposta, che riproduce il testo
  già discusso dal Parlamento nel corso delle precedenti
  legislature.
     Rispetto alla legge 9 marzo 1976, n. 75, si provvede in
  particolare a snellire le procedure e a ridefinire le varie
 
                               Pag. 2
 
  competenze, distinguendo tra opere a totale carico dello Stato
  e opere per le quali quest'ultimo eroga contributi.
     Le finalità della legge, specificate all'articolo 1, sono
  essenzialmente due:
         a)  la tutela e la salvaguardia del carattere
  storico, artistico, monumentale ed urbanistico della città di
  Siena;
         b)  il risanamento, il restauro, il recupero ed il
  consolidamento del patrimonio edilizio ed architettonico nel
  centro storico, anche al fine di incentivarne l'uso
  abitativo.
     A totale carico dello Stato (articolo 2) sono le opere di
  consolidamento, risanamento e restauro riguardante edifici ed
  opere d'arte di particolare valore di proprietà dello Stato,
  del comune o di enti non economici, nonché le chiese
  monumentali, il duomo, ed interventi ausiliari per il corretto
  restauro urbanistico.
     L'articolo 3 stabilisce quali opere sono ammesse alle
  agevolazioni, sia nel caso di interventi a carico del comune
  (lavori di recupero, risanamento, ristrutturazione, ripristino
  estetico-ambientale ed opere di urbanizzazione nell'ambito dei
  piani particolareggiati o di piani di recupero), che nel caso
  di interventi su beni di proprietà di contrade, di enti non
  economici o di privati cittadini (lavori di consolidamento,
  restauro, risanamento igienico-sanitario di edifici compresi
  nel centro storico), prevedendo contributi in conto capitale
  che vanno da un minimo del 30 per cento ad un massimo del 75
  per cento a seconda dei diversi casi specificati
  nell'articolato.
     L'articolo 4 riguarda la programmazione degli interventi,
  che viene deliberata ogni anno dal Consiglio comunale d'intesa
  con il soprintendente per i beni ambientali ed architettonici,
  il soprintendente per i beni artistici e storici e gli organi
  periferici dello Stato.
     Nei successivi articoli vengono precisate le norme
  relative alla progettazione ed alla esecuzione delle opere a
  carico dello Stato (articolo 5), ai lavori necessari e
  indifferibili su edifici di interesse storico, artistico e
  monumentale (articolo 6), ai piani particolareggiati e di
  recupero di iniziativa pubblica (articolo 7) ed agli
  interventi su edifici di proprietà di privati e di contrade
  (articolo 8).
     Di particolare rilievo l'articolo 9, che riguarda gli
  obblighi per i beneficiari degli interventi nel caso di
  edifici di proprietà di privati, di enti non economici e
  contrade.  La concessione dei contributi è subordinata alla
  stipula di una convenzione tra il proprietario ed il comune,
  nella quale si fissano obblighi e vincoli precisi in merito
  alla destinazione d'uso dell'immobile, al divieto di
  alienazione entro un determinato periodo, ai diritti di
  prelazione.
     Con gli articoli successivi si precisano le norme relative
  alla sistemazione temporanea delle famiglie residenti in
  alloggi sottoposti a risanamento (articolo 10), l'assegnazione
  di finanziamenti (articolo 11), l'erogazione dei contributi ai
  beneficiari (articolo 12), la gestione delle infrastrutture e
  del patrimonio immobiliare (articolo 13), l'entità dei
  finanziamenti (articolo 14) e la relativa copertura (articolo
  15).
     Si confida in una rapida approvazione della proposta di
  legge, che non è in contrasto, vogliamo sottolinearlo, con la
  necessità di un quadro legislativo di riferimento per
  l'insieme delle città d'arte, più volte auspicato.
 
DATA=960509 FASCID=DDL13-252 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0252 TOTPAG=0015 TOTDOC=0017 NDOC=0002 TIPDOC=L DOCTIT=0000 COMM= FRL PAGINIZ=0001 RIGINIZ=008 PAGFIN=0002 RIGFIN=064 UPAG=NO PAGEIN=1 PAGEFIN=2 SORTRES= SORTDDL=025200 00 FASCIDC=13DDL0252 SORTNAV=0025200 000 00000 ZZDDLC252 NDOC0002 TIPDOCL DOCTIT0002 NDOC0002



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