| (Finalità della legge).
1. Lo Stato interviene, a norma della presente legge, per
la tutela e la salvaguardia del carattere monumentale,
storico, artistico, urbanistico e paesistico della città di
Siena, nonché per il risanamento, il restauro, il recupero, il
consolidamento ed il miglioramento delle condizioni
antisismiche del patrimonio edilizio ed architettonico
esistente, anche allo scopo di incentivarne l'uso abitativo e
di favorire l'insediamento delle imprese artigiane e delle
piccole imprese commerciali.
2. Le opere relative sono eseguite a totale carico dello
Stato, ovvero a carico del comune, delle storiche contrade, di
enti non economici e di privati che beneficiano dei contributi
previsti dalla presente legge.
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