| (Opere ammesse alle agevolazioni).
1. Le agevolazioni di cui alla presente legge
riguardano:
a) lavori di recupero, di ristrutturazione
funzionale, di consolidamento statico, di risanamento
igienico-sanitario, di ripristino estetico-ambientale ed opere
di urbanizzazione nell'ambito dei piani particolareggiati o di
piani di recupero anche di singoli immobili o vicoli di
iniziativa pubblica ai sensi dell'articolo 28 della legge 5
agosto 1978, n. 457, modificato dall'articolo 13 della legge
17 febbraio 1992, n. 179. Il contributo è corrisposto al
comune, in conto capitale;
b) lavori di consolidamento, restauro e
sistemazione di edifici e di porzioni immobiliari aventi
interesse storico, artistico e monumentale notificati ai sensi
della legge 1^ giugno 1939, n. 1089, e successive
modificazioni, compresi nel centro storico delimitato dal
piano regolatore generale, di proprietà di contrade, di enti
non economici e di privati. Ai proprietari viene corrisposto
un contributo in conto capitale nella misura del 50 per cento
dell'ammontare della spesa, elevabile fino al 75 per cento,
quando ne beneficiano le storiche contrade o quando il
consiglio comunale riconosca la particolare delicatezza e
onerosità delle opere o quando tale spesa è destinata al
consolidamento, restauro e sistemazione di edifici destinati
ad uso abitativo o a locali dove vengano esercitate attività
artigianali o di piccolo commercio. I lavori di cui alla
presente lettera possono essere eseguiti per iniziativa dei
proprietari, ovvero direttamente dal comune in caso di inerzia
dei proprietari, sempre che tali lavori siano dichiarati
necessari dal sindaco, d'intesa con la competente
soprintendenza per i beni ambientali e architettonici;
c) lavori di recupero, di adeguamento funzionale e
statico, di risanamento igienico-sanitario e di ripristino
estetico-ambientale di edifici di proprietà di privati
cittadini e delle storiche contrade, compresi nel centro
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storico delimitato dal piano regolatore generale. Il
contributo è del 30 per cento dell'ammontare della spesa ed è
elevato al 40 per cento quando esso è destinato al recupero,
all'adeguamento funzionale e statico, al risanamento
igienico-sanitario e al ripristino estetico-ambientale di
edifici destinati ad uso abitativo o di locali in cui vengano
esercitate attività artigianali o di piccolo commercio.
Qualora l'intervento venga attuato nell'ambito di piani di
recupero di iniziativa privata, ai sensi dell'articolo 30
della legge 5 agosto 1978, n. 457, modificato dall'articolo
15 della legge 17 febbraio 1992, n. 179, ed esso richieda
opere relative alle strutture portanti dell'edificio, il
contributo può essere parimenti elevato al 40 per cento. Se
l'intervento è effettuato dalle storiche contrade il
contributo è del 50 per cento. Qualora l'intervento delle
contrade sia effettuato su un intero edificio ed esse
intendano acquisire la proprietà di alcune o di tutte le unità
immobiliari, per l'acquisto delle stesse è concesso un
contributo pari al 70 per cento del valore determinato ai
sensi della legge 27 luglio 1978, n. 392, e successive
modificazioni.
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