| (Programmazione degli interventi).
1. Gli interventi di cui alla presente legge sono
individuati tramite il programma annuale deliberato dal
consiglio comunale entro il 28 febbraio di ogni anno.
2. E' altresì facoltà del consiglio comunale predisporre
un programma quadro triennale riferito agli interventi di
iniziativa pubblica, aggiornabile di anno in anno.
3. Nel programma annuale di cui al comma 1 sono
individuati:
a) gli interventi da effettuare a totale carico
dello Stato d'intesa con gli organi periferici dello
stesso;
b) gli interventi da realizzare nell'ambito dei
piani particolareggiati e di recupero di iniziativa pubblica,
comprese le opere di urbanizzazione;
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c) gli interventi relativi ad edifici di interesse
storico, artistico e monumentale di proprietà di contrade, di
enti non economici e di privati;
d) gli interventi di cui alla lettera c) che
siano stati dichiarati necessari dal sindaco;
e) gli interventi di recupero, adeguamento,
risanamento e ripristino di edifici di proprietà di privati
cittadini e contrade, o di acquisizione di porzioni
immobiliari da parte delle contrade;
f) gli interventi per la sistemazione temporanea
di famiglie residenti in alloggi sottoposti a risanamento.
4. Ai fini della predisposizione del programma annuale di
cui al comma 1, si osservano le seguenti scadenze:
a) entro il 30 novembre il sindaco, sentiti il
soprintendente per i beni ambientali e architettonici, il
soprintendente per i beni artistici e storici e il
provveditore regionale alle opere pubbliche per la Toscana,
individua i lavori da effettuare a totale carico dello
Stato;
b) entro il 31 dicembre le contrade, gli enti non
economici e i privati presentano le domande di finanziamento
per i lavori di cui alle lettere a) e c) del comma
1 dell'articolo 3;
c) entro il 31 dicembre la giunta comunale
individua i lavori di cui alla lettera a) del comma 1
dell'articolo 3, che devono essere dichiarati necessari dal
sindaco.
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