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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


4715
DDL0252-0006
Progetto di legge Camera n. 252 - testo presentato - (DDL13-252)
(suddiviso in 17 Unità Documento)
Unità Documento n.6 (che inizia a pag.5 dello stampato)
...C252. TESTIPDL
...C252.
...PROPOSTA DI LEGGE
Art. 4.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC252 ZZ13 ZZPD ZZPR
              (Programmazione degli interventi).
       1.  Gli interventi di cui alla presente legge sono
  individuati tramite il programma annuale deliberato dal
  consiglio comunale entro il 28 febbraio di ogni anno.
     2.  E' altresì facoltà del consiglio comunale predisporre
  un programma quadro triennale riferito agli interventi di
  iniziativa pubblica, aggiornabile di anno in anno.
     3.  Nel programma annuale di cui al comma 1 sono
  individuati:
         a)  gli interventi da effettuare a totale carico
  dello Stato d'intesa con gli organi periferici dello
  stesso;
         b)  gli interventi da realizzare nell'ambito dei
  piani particolareggiati e di recupero di iniziativa pubblica,
  comprese le opere di urbanizzazione;
 
                               Pag. 6
 
         c)  gli interventi relativi ad edifici di interesse
  storico, artistico e monumentale di proprietà di contrade, di
  enti non economici e di privati;
         d)  gli interventi di cui alla lettera  c)  che
  siano stati dichiarati necessari dal sindaco;
         e)  gli interventi di recupero, adeguamento,
  risanamento e ripristino di edifici di proprietà di privati
  cittadini e contrade, o di acquisizione di porzioni
  immobiliari da parte delle contrade;
         f)  gli interventi per la sistemazione temporanea
  di famiglie residenti in alloggi sottoposti a risanamento.
     4.  Ai fini della predisposizione del programma annuale di
  cui al comma 1, si osservano le seguenti scadenze:
         a)  entro il 30 novembre il sindaco, sentiti il
  soprintendente per i beni ambientali e architettonici, il
  soprintendente per i beni artistici e storici e il
  provveditore regionale alle opere pubbliche per la Toscana,
  individua i lavori da effettuare a totale carico dello
  Stato;
         b)  entro il 31 dicembre le contrade, gli enti non
  economici e i privati presentano le domande di finanziamento
  per i lavori di cui alle lettere  a)  e  c)  del comma
  1 dell'articolo 3;
         c)  entro il 31 dicembre la giunta comunale
  individua i lavori di cui alla lettera  a)  del comma 1
  dell'articolo 3, che devono essere dichiarati necessari dal
  sindaco.
 
DATA=960509 FASCID=DDL13-252 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0252 TOTPAG=0015 TOTDOC=0017 NDOC=0006 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0005 RIGINIZ=023 PAGFIN=0006 RIGFIN=028 UPAG=NO PAGEIN=5 PAGEFIN=6 SORTRES= SORTDDL=025200 00 FASCIDC=13DDL0252 SORTNAV=0025200 000 00000 ZZDDLC252 NDOC0006 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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