| (Lavori necessari e indifferibili su edifici di interesse
storico, artistico e monumentale).
1. Nel caso di edifici di interesse storico, artistico e
monumentale notificati ai sensi della legge 1^ giugno 1939, n.
1089, e successive modificazioni, di proprietà di contrade,
di enti non economici e di privati, per i quali si ravvisi la
necessità di lavori di restauro, consolidamento e
sistemazione, il sindaco emette un'ordinanza con la quale
intima al proprietario di provvedere, entro un termine
fissato, ad eseguire i lavori in questione.
2. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 1, il
comune provvede d'ufficio, mediante occupazione temporanea
dell'immobile, alla esecuzione delle opere.
3. L'immobile viene restituito al rispettivo proprietario
al termine dei lavori e previa stipulazione della convenzione
di cui all'articolo 9.
4. Qualora il proprietario non intenda stipulare la
convenzione di cui al comma 3 o rimborsare le spese sostenute,
il comune provvede ad espropriare l'immobile. L'indennizzo è
determinato secondo le modalità determinate dalla legislazione
vigente, con valore riferito alle condizioni dell'immobile
precedentemente all'intervento.
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