| (Piani particolareggiati e di recupero
di iniziativa pubblica).
1. I piani particolareggiati e i piani di recupero di
iniziativa pubblica, nonché gli interventi previsti
dall'articolo 2, sono approvati dal consiglio comunale secondo
le modalità previste dalle leggi vigenti.
2. Sono altresì approvati dal consiglio comunale i
progetti esecutivi relativi agli interventi compresi nei piani
di cui al comma 1, riferiti sia agli edifici che alle opere di
urbanizzazione.
3. Ai fini dell'esecuzione dei lavori previsti, il comune
provvede ad acquisire la disponibilità delle aree e degli
edifici relativi mediante occupazione temporanea, che viene
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disposta dal consiglio comunale e che può protrarsi per tutto
il tempo necessario a portare a compimento gli interventi e,
in ogni caso, per un periodo non superiore a cinque anni.
4. In presenza di aree od edifici destinati, a seguito
dell'intervento, ad una funzione pubblica, il comune può
procedere alla espropriazione, secondo le modalità previste
dalle leggi vigenti; può altresì acquisire gli immobili o le
porzioni di essi di cui i proprietari siano disponibili ad
effettuare la vendita.
5. Il comune ha, altresì, facoltà di procedere
all'esproprio, nei casi in cui gli interventi previsti
nell'ambito dei singoli edifici comportino modificazioni nella
situazione proprietaria delle unità immobiliari esistenti, al
momento dell'approvazione del progetto e sempre che i
proprietari, che risultino tali alla stessa data, non
raggiungano un accordo per l'attribuzione delle nuove unità
entro sessanta giorni dalla pubblicazione nell'albo pretorio
dell'atto consiliare di approvazione del progetto esecutivo
delle opere. I proprietari adottano la predetta deliberazione
a maggioranza semplice.
6. Nel caso in cui il progetto approvato comporti un
aumento del numero degli alloggi esistenti nell'edificio, gli
alloggi eccedenti quelli preesistenti divengono di proprietà
del comune e ai precedenti proprietari viene corrisposta
un'indennità pari al valore della porzione immobiliare
sottratta per l'attuazione dell'intervento.
7. Qualora per motivi igienico-funzionali fosse necessaria
una riduzione del numero degli alloggi, ai proprietari spetta
un indennizzo pari al valore della porzione immobiliare
sottratta per l'attuazione dell'intervento. Tale indennizzo
viene erogato dal comune, che ha diritto di rivalsa nei
confronti dei proprietari la cui porzione immobiliare risulta
accresciuta dalla riduzione del numero degli alloggi.
8. I proprietari e chiunque altro abbia la residenza nella
porzione immobiliare soppressa ai sensi del comma 7 hanno
diritto all'assegnazione, alle condizioni previste dalla
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legge, di un alloggio di edilizia residenziale pubblica sempre
che siano in possesso dei requisiti necessari.
9. Dopo l'esecuzione dei lavori gli immobili non
espropriati o non acquisiti al patrimonio comunale sono
restituiti ai singoli proprietari previa stipula di apposita
convenzione. Qualora dopo novanta giorni dall'esecutività
della deliberazione di approvazione della convenzione, il
proprietario non provveda alla sottoscrizione della stessa, la
porzione immobiliare relativa è acquisita al patrimonio
comunale ed al proprietario è corrisposta un'indennità pari al
valore che l'immobile aveva prima che fosse effettuato
l'intervento di cui al presente articolo.
10. Gli edifici acquisiti o espropriati ai sensi del
presente articolo passano al patrimonio indisponibile del
comune che li utilizza, nel caso di destinazione ad uso
abitativo, secondo le disposizioni vigenti in materia di
edilizia residenziale pubblica con priorità di assegnazione
alle famiglie residenti precedentemente all'intervento di cui
al presente articolo, sempre che siano in possesso dei
necessari requisiti.
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