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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


4718
DDL0252-0009
Progetto di legge Camera n. 252 - testo presentato - (DDL13-252)
(suddiviso in 17 Unità Documento)
Unità Documento n.9 (che inizia a pag.7 dello stampato)
...C252. TESTIPDL
...C252.
...PROPOSTA DI LEGGE
Art. 7.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC252 ZZ13 ZZPD ZZPR
            (Piani particolareggiati e di recupero
                   di iniziativa pubblica).
     1.  I piani particolareggiati e i piani di recupero di
  iniziativa pubblica, nonché gli interventi previsti
  dall'articolo 2, sono approvati dal consiglio comunale secondo
  le modalità previste dalle leggi vigenti.
     2.  Sono altresì approvati dal consiglio comunale i
  progetti esecutivi relativi agli interventi compresi nei piani
  di cui al comma 1, riferiti sia agli edifici che alle opere di
  urbanizzazione.
     3.  Ai fini dell'esecuzione dei lavori previsti, il comune
  provvede ad acquisire la disponibilità delle aree e degli
  edifici relativi mediante occupazione temporanea, che viene
 
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  disposta dal consiglio comunale e che può protrarsi per tutto
  il tempo necessario a portare a compimento gli interventi e,
  in ogni caso, per un periodo non superiore a cinque anni.
     4.  In presenza di aree od edifici destinati, a seguito
  dell'intervento, ad una funzione pubblica, il comune può
  procedere alla espropriazione, secondo le modalità previste
  dalle leggi vigenti; può altresì acquisire gli immobili o le
  porzioni di essi di cui i proprietari siano disponibili ad
  effettuare la vendita.
     5.  Il comune ha, altresì, facoltà di procedere
  all'esproprio, nei casi in cui gli interventi previsti
  nell'ambito dei singoli edifici comportino modificazioni nella
  situazione proprietaria delle unità immobiliari esistenti, al
  momento dell'approvazione del progetto e sempre che i
  proprietari, che risultino tali alla stessa data, non
  raggiungano un accordo per l'attribuzione delle nuove unità
  entro sessanta giorni dalla pubblicazione nell'albo pretorio
  dell'atto consiliare di approvazione del progetto esecutivo
  delle opere.  I proprietari adottano la predetta deliberazione
  a maggioranza semplice.
     6.  Nel caso in cui il progetto approvato comporti un
  aumento del numero degli alloggi esistenti nell'edificio, gli
  alloggi eccedenti quelli preesistenti divengono di proprietà
  del comune e ai precedenti proprietari viene corrisposta
  un'indennità pari al valore della porzione immobiliare
  sottratta per l'attuazione dell'intervento.
     7.  Qualora per motivi igienico-funzionali fosse necessaria
  una riduzione del numero degli alloggi, ai proprietari spetta
  un indennizzo pari al valore della porzione immobiliare
  sottratta per l'attuazione dell'intervento.  Tale indennizzo
  viene erogato dal comune, che ha diritto di rivalsa nei
  confronti dei proprietari la cui porzione immobiliare risulta
  accresciuta dalla riduzione del numero degli alloggi.
     8.  I proprietari e chiunque altro abbia la residenza nella
  porzione immobiliare soppressa ai sensi del comma 7 hanno
  diritto all'assegnazione, alle condizioni previste dalla
 
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  legge, di un alloggio di edilizia residenziale pubblica sempre
  che siano in possesso dei requisiti necessari.
     9.  Dopo l'esecuzione dei lavori gli immobili non
  espropriati o non acquisiti al patrimonio comunale sono
  restituiti ai singoli proprietari previa stipula di apposita
  convenzione.  Qualora dopo novanta giorni dall'esecutività
  della deliberazione di approvazione della convenzione, il
  proprietario non provveda alla sottoscrizione della stessa, la
  porzione immobiliare relativa è acquisita al patrimonio
  comunale ed al proprietario è corrisposta un'indennità pari al
  valore che l'immobile aveva prima che fosse effettuato
  l'intervento di cui al presente articolo.
     10.  Gli edifici acquisiti o espropriati ai sensi del
  presente articolo passano al patrimonio indisponibile del
  comune che li utilizza, nel caso di destinazione ad uso
  abitativo, secondo le disposizioni vigenti in materia di
  edilizia residenziale pubblica con priorità di assegnazione
  alle famiglie residenti precedentemente all'intervento di cui
  al presente articolo, sempre che siano in possesso dei
  necessari requisiti.
 
DATA=960509 FASCID=DDL13-252 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0252 TOTPAG=0015 TOTDOC=0017 NDOC=0009 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0007 RIGINIZ=025 PAGFIN=0009 RIGFIN=021 UPAG=NO PAGEIN=7 PAGEFIN=9 SORTRES= SORTDDL=025200 00 FASCIDC=13DDL0252 SORTNAV=0025200 000 00000 ZZDDLC252 NDOC0009 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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