| (Interventi su edifici di proprietà di privati
e di contrade).
1. I progetti esecutivi relativi agli interventi di cui
all'articolo 3 sono approvati dagli organi amministrativi
competenti.
2. Ai fini dell'ammissione ai contributi di cui alla
presente legge, i proprietari degli immobili interessati
presentano domanda al sindaco, entro i termini di cui
all'articolo 4, comma 4.
3. La giunta comunale, secondo criteri appositamente e
preventivamente determinati, redige una graduatoria delle
domande pervenute ed ammissibili.
4. Il consiglio comunale delibera l'elenco delle domande
ammesse a contributo, tenuto conto delle disponibilità di cui
all'articolo 14.
5. Il contributo può essere revocato:
a) per rinuncia del beneficiario;
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b) per il mancato inizio dei lavori entro sei mesi
dal rilascio della concessione edilizia, salvo proroga per
comprovati motivi di necessità.
6. La sistemazione degli inquilini, residenti negli
immobili oggetto dell'intervento di recupero, è di norma a
carico dei proprietari, salvo quanto previsto all'articolo
10.
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